Ordinanza n. 526/1989
Altra decisione · depositata il 06/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 425/1958
- art. 119legge 425/1958
usata come parametro
citata
- art. 21legge 210/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge
26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale ferroviario),
promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Pretore di
Venezia nel procedimento civile vertente tra Trevisiol Armando e
l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 261 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Pretore
di Venezia nel procedimento civile vertente tra Trevisiol Armando e
l'Ente Ferrovie dello Stato è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 119 legge 26 marzo 1958, n. 425
(Stato giuridico del personale ferroviario), nella parte in cui
prevede la destituzione di diritto del dipendente senza che si faccia
luogo a previo procedimento disciplinare, per contrasto con l'art. 3
Cost.;
Considerato che la Corte ha già dichiarato, con sentenza n. 971
del 1988, l'illegittimità costituzionale di norme analoghe a quella
impugnata;
che peraltro, a seguito della riforma di cui alla legge 17
maggio 1985, n. 210, la materia disciplinare dei dipendenti dell'Ente
Ferrovie dello Stato è regolata, ai sensi dell'art. 21 della stessa
legge, dalla contrattazione collettiva;
che, risultando essere entrato in vigore il 5 febbraio 1988 il
relativo contratto nazionale di lavoro 1987/1989 con regolamentazione
ex novo della materia, si impone la restituzione degli atti al
giudice a quo perché effettui un nuovo esame della rilevanza della
questione nella fattispecie oggetto del giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:526 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte