Ordinanza n. 526/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12-quinquieslegge 306/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,
secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanze emesse:
1) il 19 novembre 1993 dal Tribunale di Reggio Calabria
sull'appello proposto da Tropea Domenico, iscritta al n. 446 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995;
2) il 27 ottobre 1992 dal Tribunale di Reggio Calabria sulle
richieste riunite proposte da Scali Evelina ed altri, iscritta al n.
453 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanze del 19
novembre 1993 e 27 ottobre 1992, rispettivamente pervenute il 26
giugno 1995 e il 3 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994,
successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies,
secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto,
essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta
dall'ordinamento, la relativa questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanza n. 41 del 1995);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e
27 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:526 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte