Ordinanza n. 527/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 67/1988
- art. 11legge 67/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso
con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla Corte di cassazione
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Tamone Bruno
iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla Corte
di cassazione nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Tamone
Bruno è stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1988), "interpretato nel senso che prevede la
prescrizione quinquennale dei ratei di pensione che per qualsiasi
ragione, e quindi anche perché non richiesti o non liquidati, non
siano stati posti in pagamento", per contrasto con l'art. 3 Cost.;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 283 del 1989 ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;
che pertanto la sollevata questione va ora dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 novembre 1988
n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 289 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:527 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte