Ordinanza n. 528/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 892/1984
usata come parametro
citata
- art. 6d.P.R. 616/1977
- art. 32legge 87/1953
- art. 31legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via
provvisoria delle farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2
aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34), promosso con ricorso
del Presidente della Giunta regionale della Liguria, notificato il 28
gennaio 1985, depositato in cancelleria il 14 febbraio successivo ed
iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1985.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che la Regione Liguria ha sollevato, con il ricorso di
cui in epigrafe, questione di legittimità costituzionale, per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché degli artt. 124, 125
e 126 Cost., avverso l'art. 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892
(Norme concernenti la gestione in via provvisoria delle farmacie
rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28
febbraio 1981, n. 34), in quanto quest'ultimo articolo, nel caso che
la Regione non provveda, nel termine di cui all'art. 3 della legge n.
475 del 1968, a bandire i concorsi per l'assegnazione delle sedi
farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, attribuisce al
Commissario del Governo il potere di nominare nei trenta giorni
successivi un Commissario straordinario incaricato della indizione
del bando di concorso e dell'espletamento dello stesso sino alla
assegnazione delle sedi farmaceutiche ai relativi vincitori;
che, ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata
sarebbe illegittima in quanto, in materia di competenza regionale,
prevede forme di controllo diverse da quelle espressamente e
tassativamente previste dagli artt. 125 e 126 Cost., senza, peraltro,
che vengano assicurate alle Regioni le garanzie procedimentali di cui
all'art. 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
che nel presente giudizio si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, contestando la fondatezza del ricorso.
Considerato che il ricorso, notificato il 28 gennaio 1985, è
stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 14 febbraio
1985, e cioè oltre il termine di dieci giorni previsto dagli artt.
32, ultimo comma, e 31, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata con il predetto ricorso, ancorché avente ad oggetto una
disposizione già dichiarata incostituzionale con sentenza n. 177 del
1988, sol per ciò, secondo il consolidato orientamento di questa
Corte (v. sentt. nn. 191 del 1980 e 72 del 1981; ordd. nn. 278 del
1986, 101 e 100 del 1985) deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, 25 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1984,
n. 892, sollevata dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt.
117 e 118 Cost., e agli artt. 124, 125 e 126 Cost., con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:528 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte