Ordinanza n. 528/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1989 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 76Accertamento imposte sui redditi
- art. 2legge 825/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29
settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche) e del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Padova nel procedimento
iniziato da Bertin Anita in Fiocco contro l'Amministrazione delle
finanze dello Stato, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Bertin
Fiocco Anita ed avente ad oggetto l'accertamento di reddito
effettuato dall'Ufficio imposte dirette di Este, la Commissione
tributaria di primo grado di Padova con ordinanza del 20 aprile 1989
(reg. ord. n. 403 del 1989) sollevava, in riferimento all'art. 76
Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R.
29 settembre 1973 n. 597 nonché dell'intero d.P.R. 29 settembre 1973
n. 600;
che, quanto all'art. 76 d.P.R. n. 597 del 1973, la Commissione
riteneva che la presunzione assoluta dell'intento speculativo
dell'acquisto e vendita di immobili entro il quinquennio contrastasse
con la delega legislativa contenuta nell'art. 2, punto 5, l. 9
ottobre 1971 n. 825, il quale richiedeva l'effettiva e reale
finalità speculativa dell'operazione;
che parimenti contrastante con la detta legge di delega sarebbe
stato il d.P.R. n. 600 del 1973, impugnato dalla Commissione con la
seguente incerta ed assiomatica affermazione: "le sanzioni
amministrative vanno molto al di la della confisca e sono
patrimonialmente ablative e creano senza dubbio diseguaglianza di
trattamento riguardo la personalità dell'autore e le sue condizioni
economico-reddituali-patrimoniali";
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi la manifesta inammissibilità o infondatezza
della questione;
Considerato che la questione avente ad oggetto l'art. 76 d.P.R. n.
597 del 1973 è manifestamente infondata poiché come questa Corte ha
già osservato (cfr. ord. n. 298 del 1988) - il potere conferito al
legislatore delegato dalla l. n. 825 del 1971 comprende la
possibilità di regolare l'intera materia delle imposte sul reddito
con criteri discrezionali (v. ordd. n. 321 e 334 del 1987): peraltro
il ritenuto fine speculativo delle operazioni de quibus corrisponde
non irragionevolmente alla realtà socio-economica, secondo
l'ordinaria finalità degli atti presi in considerazione (acquisto
per rivendere, lottizzazione, ecc.) sicché la qualificazione stessa
non valica i limiti della discrezionalità e perciò non merita
affatto censura;
che non può trovare accoglimento la questione avente ad oggetto
il d.P.R. n. 600 del 1973 poiché nessuna delle numerose disposizioni
ivi contenute appare viziata da incostituzionalità; e del resto
nessun argomento fornisce in proposito la Commissione rimettente,
sicché deve escludersi la fondatezza della censura proposta;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e del
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevate in riferimento all'art. 76
Cost. della Commissione tributaria di primo grado di Padova con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:528 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte