Ordinanza n. 528/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 442legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 17 maggio 1990 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento penale a
carico di Scarfo' Pasquale ed altro, iscritta al n. 461 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Avezzano, con ordinanza del 17 maggio
1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 452, secondo
comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non
prevede la possibilità, per il giudice del dibattimento, di valutare
il dissenso del P.M. in ordine all'instaurazione del giudizio
abbreviato";
Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata
anteriormente all'apertura di un dibattimento con rito direttissimo,
donde, appunto, l'applicabilità dell'art. 452, secondo comma, del
codice di procedura penale;
e che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo
comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non
prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta
di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso,
ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa
applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.
442, secondo comma, dello stesso codice.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice
di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di
Avezzano con ordinanza del 17 maggio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990.
Il Presidente e Redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:528 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte