Ordinanza n. 529/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1989 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 39Riscossione imposte sul reddito
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 15 a 21
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 1° giugno
1989 dal Pretore di Lucca, Sezione staccata di Viareggio, nel
procedimento promosso da Ricci Luciano ed altri contro
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 418 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Ricci
Luciano ed altri contro l'Ammministrazione delle finanze dello Stato,
il Pretore di Lucca, Sezione staccata di Viareggio, con ordinanza del
1° giugno 1989 sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113
Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. da 15 a
21 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, i quali non consentono alle
commissioni tributarie il potere di sospendere in via cautelare
l'esecuzione forzata per la riscossione delle imposte iscritte a
ruolo e contestate;
che, secondo il Pretore, il difetto di tale potere dava luogo ad
un irragionevole privilegio del fisco e quindi ad una menomazione
della eguale tutela giurisdizionale spettante al contribuente;
che, ad avviso del medesimo giudice, adito per la sospensione
della detta esecuzione ex art. 700 cod. proc. civ., la questione,
rilevante nel giudizio tributario, tale si presentava anche nel
procedimento pendente davanti a lui poiché i contribuenti, parti in
causa, non avrebbero potuto invocare l'art. 700 cit., quale rimedio
residuale, se le norme impugnate avessero previsto il potere di
sospensione da parte della commissione tributaria;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi la manifesta inammissibilità o, in subordine,
la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che la questione è manifestamente infondata in quanto
le norme impugnate concernono in via diretta il processo tributario;
né regge la conseguenza che il giudice rimettente pretende di trarre
sul giudizio pretorile, perché, come questa Corte ha già ricordato
nella sent. n. 63 del 1982, e in seguito numerose volte ribadito, il
potere di sospensione dell'esecuzione forzata per la riscossione
delle imposte è esclusivamente attribuito, dall'art. 39 d.P.R. 29
settembre 1973 n. 602, all'intendente di finanza, contro la cui
determinazione negativa sono esperibili i rimedi propri della
giurisdizione amministrativa, mentre nessun potere spetta al pretore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. da 15 a 21 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dal Pretore di
Lucca, Sezione staccata di Viareggio, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:529 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte