Ordinanza n. 53/1963
Altra decisione · depositata il 03/05/1963 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 33/1957
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8
della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e del D.P.R. 26 dicembre 1958, n.
1105, promossi con le seguenti ordinanze del Tribunale di Trapani:
1) ordinanza emessa il 27 gennaio 1962, nei procedimenti penali
riuniti a carico di Obiso Francesco, iscritta al n. 79 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 145 del 9 giugno 1962;
2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1962, nei procedimenti penali
riuniti a carico di Benizio Rosalia e Iovino Giuseppe Salvatore,
iscritta al n. 80 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962;
3) ordinanza emessa il 12 febbraio 1962, nel procedimento penale a
carico di Rosselli Giovanni, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze
1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del
23 giugno 1962.
Udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
Ritenuto che nei procedimenti penali a carico di Obiso Francesco,
Benizio Rosalia, Iovino Giuseppe Salvatore e Rosselli Giovanni,
imputati di detenzione abusiva di saccarina, il P.M., in persona del
sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani,
mentre si è richiamato alle questioni di legittimità costituzionale
delle leggi sui dazi doganali, proposte in precedenti giudizi (cause
Errante e Rubino), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, in
riferimento all'art. 99 della Costituzione, e del D.P.R. 26 dicembre
1958, n. 1105, in riferimento agli artt. 76 e 99 della Costituzione,
per non essere stato sentito il parere del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro nella formazione delle tariffe doganali;
che il Tribunale di Trapani con ordinanze emesse il 27 gennaio, 5
febbraio e 12 febbraio 1962, ha sospeso i detti procedimenti,
trasmettendo gli atti alla Corte;
che le dette ordinanze sono state ritualmente notificate e
pubblicate;
che nei relativi giudizi davanti a questa Corte non si sono
costituite le parti private, né è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
che, ai sensi dell'art. 15 cpv. delle Norme integrative del 15-16
marzo 1956, la Corte ha deliberato la riunione delle predette cause per
un unica pronunzia;
Considerato che nelle predette ordinanze manca ogni esame sulla
pregiudizialità delle dedotte questioni di legittimità costituzionale
in relazione ai casi concreti su cui il Tribunale era chiamato a
decidere;
che si rende, pertanto, necessario che il Tribunale esamini se
sussista la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale
prospettate con le ordinanze 27 gennaio, 5 e 12 febbraio 1962;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trapani.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte