Ordinanza n. 53/1971
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1971 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 84Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 136Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 143Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 175Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 176Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
usata come parametro
citata
- art. 1Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
- art. 26legge cost. 1/1948
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 84,
136, secondo comma, 143, 175 e 176 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,
contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 dicembre 1968 dalla Commissione
distrettuale delle imposte di Napoli sul ricorso della società SVAI,
iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;
2) ordinanze emesse il 16 marzo 1970 dalla Commissione provinciale
delle imposte di Bologna su quattro ricorsi dell'Istituto ortopedico
Rizzoli, iscritte ai nn. 302, 303, 304 e 305 del registro ordinanze
1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286
dell'11 novembre 1970;
3) ordinanza emessa il 30 ottobre 1969 dalla Commissione
distrettuale delle imposte di Pesaro sul ricorso di Savorelli Giorgio,
iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970;
4) ordinanza emessa il 18 marzo 1970 dalla Commissione distrettuale
delle imposte di Lecce sul ricorso di Capozza Mario, iscritta al n. 343
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe provengono tutte da
Commissioni per i tributi erariali e che i giudizi con esse promossi
possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
che le questioni di legittimità costituzionale hanno ad oggetto le
seguenti disposizioni del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente
il testo unico sulle imposte dirette: a) articolo 84, denunziato in
riferimento all'art. 76 Cost.; b) art. 136, secondo comma, denunziato
in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; c) art. 143, denunziato in
riferimento all'art. 76 Cost.; d) artt. 175 e 176, denunziati in
riferimento all'art. 76 Cost.;
che innanzi a questa Corte, nel giudizio promosso con ordinanza 18
dicembre 1968 della Commissione distrettuale di Napoli, si è
costituita con atto del 30 giugno 1970 l'Ammistrazione delle finanze
dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello
Stato, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata
inammissibile o manifestamente infondata.
Considerato che con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10 questa Corte
ha escluso che le Commissioni per i tributi erariali siano organi
giurisdizionali;
che di conseguenza con la stessa sentenza n. 10 le questioni di
costituzionalità sollevate da Commissioni distrettuali e provinciali
per le imposte dirette e indirette vennero dichiarate inammissibili per
difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili, in quanto proposte da organi
non giurisdizionali, le questioni di legittimità costituzionale
sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte