Ordinanza n. 53/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 415, comma
secondo, in relazione agli artt. 93, secondo cpv., e 468, primo cpv.,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1
giugno 1976 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di
Gargiuolo Margherita, iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22
dicembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza 1 giugno 1976 il tribunale di Milano ha
sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 415, secondo comma, c.p.p. (per il quale nei
procedimenti davanti al pretore le parti private possono, anche se non
hanno proposto la lista prescritta dal primo comma dello stesso
articolo, presentare i loro testimoni direttamente all'udienza fissata
per il dibattimento, salva al pretore la facoltà di ammetterli o di
escluderli), assumendo che la norma denunziata lederebbe il diritto di
difesa dell'imputato che non ha "la possibilità tecnica di ottenere un
termine per preparare le sue difese in relazione alle nuove fonti di
prova";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe
è identica a quella dichiarata non fondata, da questa Corte, con la
sentenza n. 28 del 18 gennaio 1977; che - in questa sede - non vengono
prospettati profili nuovi né sono addotti motivi che possano indurre
la Corte a mutare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte