Ordinanza n. 53/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 74d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche) promosso con ordinanza emessa il 26
maggio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Montepulciano sui ricorsi riuniti proposti da Maran Giulio ed altra,
iscritta al n. 733 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 1983.
Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore prof. Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che la Commissione tributaria di primo grado di
Montepulciano, con ordinanza 26 maggio 1982, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,
dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), a norma
del quale "Non sono ammessi in deduzione i costi e gli oneri di cui è
prescritta la registrazione in apposite scritture ai fini dell'imposta
sul reddito, se la registrazione è stata omessa o è stata eseguita
irregolarmente, salvo che si tratti d'irregolarità meramente formali".
Considerato che la medesima questione di legittimità
costituzionale è stata dichiarata non fondata con sentenza di questa
Corte n. 186 del 1982 e che non vengono addotti argomenti nuovi, i
quali possano portare ad una diversa decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche"), proposta dalla Commissione tributaria di primo grado di
Montepulciano, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3
e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte