Ordinanza n. 53/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 (Incremento di valore degli immobili) e del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre
1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta
al n. 553 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 dicembre 1980 (pervenuta il
20 giugno 1983) dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova
è stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale "dell'art.22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e del
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella parte in cui, tra loro
combinandosi ed integrandosi, escludono la potestà del comune
destinatario del gettito dell'imposta INVIM di ricorrere in giudizio
davanti alle commissioni tributarie a tutela del proprio interesse
legittimo alla correttezza del procedimento di accertamento
dell'imposta compiuto dall'ufficio del registro", per contrasto con
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che il Collegio a quo, dopo aver premesso che "gli
eventuali vizi" deducibili in sede giurisdizionale "possono essere di
due tipi: di legittimità e di merito", osserva che "nel caso in
esame è chiaramente denunciato un vizio del secondo tipo, perché la
procedura è stata formalmente corretta", trattandosi, in
fattispecie, di mere rettificazioni di valore, a seguito della
relativa stima effettuata dall'UTE;
che pertanto la questione - non attenendo alla tutela di un
interesse legittimo - è priva di rilevanza e va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e del
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 sollevata dalla Commissione tributaria
di primo grado di Genova, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost.,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte