Ordinanza n. 53/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/02/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32legge 223/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo
comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza emessa il
31 marzo 1994 dal Pretore di Camerino nel procedimento penale a
carico di Orsini Gabriella ed altri iscritta al n. 439 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza del 31 marzo 1994, il Pretore di
Camerino - in un processo per esercizio non autorizzato di impianto
di diffusione televisiva, punito dall'art. 195 del Codice postale
approvato con d.P.R. 1973 n. 156 - ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 32, comma primo, della legge 6 agosto 1990
n. 223, "nella parte in cui esclude dalla sanatoria amministrativa, e
conseguentemente penale, la situazione delle emittenti private che,
alla data di entrate in vigore della legge stessa, avessero
semplicemente installato impianti di radiodiffusione televisiva,
senza aver anche provveduto a rendere gli stessi funzionanti,
oltreché funzionali";
che, nel giudizio davanti a questa Corte, ha spiegato intervento
il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire la manifesta
infondatezza della impugnativa;
Rilevato che, nella motivazione del provvedimento di rinvio, il
giudice a quo muove dalla premessa che, ai fini della sanatoria
introdotta dalla norma denunciata (secondo cui testualmente "i
privati che alla data della presente legge - n. 223/90 - eserciscono
impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva sono autorizzati
a proseguire nell'esercizio degli stessi a condizione che abbiano
inoltrato domanda per il rilascio della concessione.."), il concetto
di esercizio debba intendersi come "funzionamento effettivo e
concreto" e non come mera installazione di impianto televisivo, con
la conseguente esclusione, dal beneficio, dei soggetti che, a quella
data, avessero semplicemente installato e non ancora attivato un
siffatto impianto. E tale esclusione appunto quel Pretore ritiene in
contrasto con il precetto dell'eguaglianza per il trattamento
irragionevolmente più favorevole così riservato a soggetti che,
entro il limite temporale prefissato, abbiano, con l'esercizio
dell'attività di diffusione, "completato l'iter della progressione
criminosa", a fronte del trattamento viceversa deteriore fatto a chi,
con la mera installazione dell'impianto, si sia arrestato alla sola
sua fase iniziale;
Considerato che il quesito così prospettato ha evidentemente
riguardo ad una ipotesi astratta di incriminazione per mera attività
di installazione di impianto televisivo in epoca antecedente alla
vigenza della disposizione impugnata;
che viceversa nella specie - come la stessa autorità rimettente
non manca di precisare - gli imputati sono chiamati a rispondere
unicamente di "successivi atti di esercizio" ("dal 25 maggio 1992"),
restando così temporalmente fuori dalla contestazione la precedente
attività di approntamento dell'impianto;
che difetta pertanto in radice la rilevanza della sollevata
questione nel giudizio a quo, per cui ne va dichiarata la manifesta
inammissibilità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 6
agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico
e privato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Pretore di Camerino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte