Ordinanza n. 53/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 2000
dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti sul ricorso
proposto da Michetti Pasqualina contro l'Ufficio distrettuale delle
imposte dirette di Chieti, iscritta al n. 590 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 -
1ª serie speciale - dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un socio
accomandante per l'annullamento dell'avviso di accertamento in
rettifica dei redditi prodotti nell'anno 1991 da una società in
accomandita semplice, la Commissione tributaria provinciale di
Chieti, con ordinanza del 10 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
che il giudice rimettente dubita della legittimità
costituzionale della norma impugnata nella parte in cui determina la
imputazione pro quota ai soci di una società di persone anche del
reddito che gli amministratori abbiano, mediante atti illeciti,
sottratto alla società (ipotesi questa che, secondo il rimettente,
"ha avuto adeguato riscontro documentale" nel giudizio a quo) e che
egli ritiene, per tale motivo, essere "meramente fittizio";
che, in particolare, ad avviso del giudice a quo l'art. 5,
comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 si porrebbe in contrasto: a) con
l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si
verrebbe a determinare tra coloro che, in quanto soci di società di
persone, pur non avendo conseguito alcun reddito, sono soggetti ad
imposizione e gli altri soggetti egualmente privi di reddito che ne
sono invece esclusi; b) con l'art. 24 della Costituzione, sotto il
profilo del diritto alla prova in giudizio, per essere il socio
impossibilitato a dimostrare di non aver conseguito alcun reddito; c)
con l'art. 53 della Costituzione in quanto il contribuente non
percettore di reddito verrebbe sottoposto ad imposizione in aperta
violazione del principio di capacità contributiva;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato.
Considerato che va, preliminarmente, dichiarata la
inammissibilità dell'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri in quanto effettuato oltre il prescritto termine di venti
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della ordinanza
di rimessione;
che la Commissione tributaria provinciale di Chieti dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi), nella parte in cui assoggetta i soci di una società in
accomandita semplice ad imposizione tributaria per la quota loro
spettante del reddito accertato della società, anche nel caso in cui
esso non sia stato da costoro conseguito in quanto illecitamente
sottratto dagli amministratori;
che la premessa sulla quale si fonda la ordinanza di
rimessione è che il reddito societario, illecitamente sottratto
dagli amministratori della società, sia, per effetto della norma
impugnata, imputabile ai soci pur dovendo considerarsi puramente
fittizio;
che siffatta premessa è erronea in quanto tale reddito deve,
invece, ritenersi effettivo, posto che la sua sottrazione, che è
peraltro vicenda interna alla società e non incide sul momento
genetico della sua produzione, ne presuppone logicamente la
esistenza;
che la norma in questione è volta a realizzare, attraverso
l'imputazione ai soci del reddito societario indipendentemente dalla
sua effettiva percezione, la immedesimazione - nell'ambito delle
società di persone, nei limiti della quota di partecipazione ed agli
specifici fini tributari - fra società partecipata e socio;
che, pertanto, prive di fondamento risultano le censure di
incostituzionalità mosse dal rimettente sulla base della asserita
fittizietà del reddito sottratto dagli amministratori;
che resta, ovviamente, salva la responsabilità degli
amministratori per il danno derivante ai soci dalla sottrazione del
reddito societario.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.P.R.
22 dicembre 1986 n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte