Ordinanza n. 53/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/2002 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 423/1995
- art. 6Sanzioni tributarie
- art. 3legge 662/1996
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 11 ottobre
1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie
per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte), e
dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge
23 dicembre 1996, n. 662), promossi con due ordinanze emesse il
30 novembre 2000 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Trento, iscritte, rispettivamente, ai nn. 92 e 93 del registro
ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con due ordinanze del medesimo tenore, emesse il
30 novembre 2000 e pervenute a questa Corte il 22 gennaio 2001, la
Commissione tributaria di primo grado di Trento ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, senza espressa indicazione
della norma costituzionale che si assume violata, della legge
11 ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene
pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle
imposte), e dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), "in quanto non tutelano
sufficientemente e ragionevolmente, in tema di riscossione dei
tributi ed accessori, il contribuente vittima di "consulente infedele
";
che il remittente premette che il contribuente contesta un
accertamento di imposta sul reddito delle persone fisiche, ritenendo
di dover pagare solo la minore somma risultante da un atto di
accertamento con adesione, non perfezionato perché il consulente del
medesimo contribuente aveva omesso di effettuare i pagamenti
devolvendo a proprio profitto gli importi da corrispondere; e chiede,
in sede cautelare, la sospensione della riscossione;
che, secondo il giudice a quo mancherebbe una norma che in
via generale rimetta il contribuente nei termini incolpevolmente
scaduti, ed in particolare mantenga la possibilità di fruire
dell'agevolazione conseguente all'accertamento con adesione quando i
relativi atti non si siano perfezionati a causa dell'illecito
commesso dal professionista: ciò darebbe luogo ad una "irragionevole
disparità di trattamento fra il regime dedicato alle sanzioni ed il
regime di riscossione del tributo", che renderebbe non manifestamente
infondato il dubbio di legittimità costituzionale della normativa
denunciata;
che, quanto alla rilevanza della questione, il remittente
afferma che la verifica del fumus boni juris ai fini della richiesta
tutela cautelare appare influenzata dal dubbio di legittimità
costituzionale sollevato;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, osservando che l'art. 1, comma 6-bis della legge n. 423
del 1995 prevede la possibilità per l'ufficio finanziario di
sospendere, fra l'altro nella ipotesi di omesso versamento di tributi
dovuto a fatto penalmente illecito, e denunciato, del professionista,
la riscossione del tributo, per un biennio, nei confronti del
contribuente per il quale sussistano comprovate difficoltà di ordine
economico, e che offra idonea garanzia: onde il giudice tributario
avrebbe potuto accordare la richiesta sospensione, ovvero, se avesse
ritenuto quest'ultima di esclusiva competenza degli uffici,
prospettare la questione di legittimità costituzionale riferendola a
più puntuale oggetto e ad altri parametri;
che pertanto, secondo l'interveniente, la questione sarebbe
inammissibile per irrilevanza nella fase cautelare nel giudizio, in
quanto preordinata alla decisione sul merito della controversia,
nonché per difetto di individuazione della norma sostanziale
relativa alla risoluzione o alla decadenza dai benefici
dell'accertamento con adesione; sarebbe, ancora, inammissibile per
insufficiente esplicitazione delle ragioni della denuncia; e sarebbe,
comunque, manifestamente infondata ove riferita ad una asserita
preclusione alla sospensione della riscossione del tributo nella
ipotesi di omesso versamento d'imposta per fatto penalmente illecito
del terzo.
Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione,
onde i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronunzia;
che la censura mossa dal giudice remittente la cui rilevanza
nella specie è dal medesimo, non implausibilmente, collegata alla
valutazione del fumus boni juris ad esso demandata ai fini della
richiesta tutela cautelare riguarda la mancata estensione dei
benefici riconosciuti dall'art. 1, commi 1, 2 e 6-bis della legge
n. 423 del 1995 nel caso di omesso versamento di tributi quando la
violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, del
professionista in dipendenza del mandato professionale (sospensione
della riscossione delle somme dovute a titolo di soprattassa e di
pena pecuniaria; sospensione per un biennio e successiva
rateizzazione del debito relativo al versamento del tributo, nel caso
di comprovate difficoltà di ordine economico del contribuente), e
dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 nel caso in cui il pagamento
del tributo non sia stato eseguito per fatto denunciato all'autorità
giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi (non
assoggettabilità del contribuente alle sanzioni amministrative
previste) alla ipotesi in cui l'omesso versamento a causa del fatto
illecito del professionista abbia impedito il perfezionarsi
dell'accertamento con adesione, previsto dal d.lgs. 19 giugno 1997,
n. 218; e mira ad ottenere, attraverso la richiesta pronuncia
additiva di questa Corte, la rimessione del contribuente in termini
per l'effettuazione del pagamento che condiziona il perfezionamento
dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 9 del medesimo
d.lgs. n. 218 del 1997;
che, benché l'ordinanza di remissione ometta la indicazione
espressa del parametro, la censura di disparità di trattamento
appare riconducibile all'art. 3 della Costituzione, parametro dunque
implicitamente ricavabile dalla motivazione dell'ordinanza medesima;
che il beneficio che si vorrebbe far conseguire al
contribuente attraverso la richiesta pronuncia di illegittimità
costituzionale si colloca su di un piano diverso dai benefici
derivanti dalle norme invocate: non riguarderebbe infatti la
sospensione (e poi lo sgravio) del debito per le soprattasse e le
pene pecuniarie, e la non applicabilità delle sanzioni, nonché la
sospensione temporanea e la rateizzazione del debito tributario,
destinato però a rimanere invariato nel suo ammontare, bensì
inciderebbe sull'ammontare del debito tributario medesimo, che si
vorrebbe ridotto o riducibile all'entità risultante
dall'accertamento con adesione, pur quando quest'ultimo non si sia
perfezionato per il mancato tempestivo versamento delle somme dovute;
che, pertanto, la questione sollevata appare manifestamente
infondata per inidoneità del tertium comparationis invocato e
disomogeneità delle situazioni messe a raffronto;
che l'accertamento con adesione è procedimento, apprestato
dal legislatore in base ad una scelta discrezionale, volto a
consentire una più rapida definizione dei rapporti tributari e la
riduzione del contenzioso, e ragionevolmente legato dunque ad
adempimenti del contribuente da espletarsi entro termini perentori;
onde appartiene alla discrezionalità del legislatore l'eventuale
introduzione di ipotesi di riapertura dei termini per la definizione
del rapporto tributario, in casi come quelli evocati dal remittente;
che, peraltro, fermo restando l'ammontare del debito
tributario come definito in base alle procedure di accertamento
previste, e alle eventuali determinazioni di merito del giudice
tributario tempestivamente adito, il contribuente, il quale sia
vittima della condotta illecita penalmente rilevante del
professionista, può sempre usufruire, ove ne sussistano le
condizioni, dei benefici riconosciuti, per questa ipotesi, dalle
norme legislative sopra ricordate, concernenti la sospensione della
riscossione delle sanzioni e la non applicabilità delle medesime,
nonché la sospensione temporanea e la rateizzazione del debito
tributario, oltre che della normale tutela cautelare in sede di
giudizio tributario promosso avverso l'accertamento: a parte,
evidentemente, il diritto nei confronti dell'autore dell'illecito al
risarcimento del danno subito.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995,
n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per
omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte), e
dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge
23 dicembre 1996, n. 662), sollevata dalla Commissione tributaria di
primo grado di Trento con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte