Ordinanza n. 530/2000
Altra decisione · depositata il 22/11/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
- art. 17legge 195/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del
29 luglio 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dal senatore Angelo Giorgianni, promosso dalla sezione disciplinare
del Consiglio superiore della magistratura, con ricorso depositato il
25 maggio 2000 ed iscritto al n. 157 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con "ordinanza-ricorso" del 20 maggio 2000,
depositata nella Cancelleria della Corte il 25 maggio 2000, la
sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha
proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della
Repubblica in relazione alla deliberazione dell'Assemblea del
29 luglio 1999, con la quale si è ritenuto che concernono opinioni
espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
funzioni, e ricadono pertanto nell'ambito della insindacabilità di
cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, determinati fatti
oggetto di giudizio disciplinare davanti alla predetta sezione nei
confronti del dott. Angelo Giorgianni, magistrato fuori ruolo in
aspettativa per mandato parlamentare perché senatore della
Repubblica;
che la ricorrente premette di essere legittimata a sollevare
conflitto in quanto organo giurisdizionale, in posizione di
indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'esercizio
delle funzioni ad esso attribuite; e lamenta la lesione della propria
sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita a norma
dell'art. 105 della Costituzione, in conseguenza di un esercizio
illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere
spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare di dichiarare
l'insindacabilità di alcune delle attività da lui poste in essere;
che, secondo la ricorrente, tra le attività contestate al
magistrato, già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Messina, e che il Senato ha dichiarato concernere
opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare -
attività consistenti rispettivamente nell'avere omesso di informare
sullo stato delle indagini i colleghi che lo avrebbero sostituito,
dopo l'elezione a senatore, nella conduzione di un procedimento,
nell'aver disposto la cancellazione dal computer di dati relativi a
detto processo, nell'aver frequentato con continuità un personaggio
di dubbia fama per i suoi precedenti penali e giudiziari, e nell'aver
reso dichiarazioni alla commissione parlamentare antimafia in sede di
inchiesta relativa ai rapporti intercorsi con detto personaggio -
solo l'ultima sarebbe caratterizzata da nesso funzionale con
l'esercizio del mandato di parlamentare, mentre tale nesso non
sussisterebbe per gli altri fatti: onde la sezione chiede alla Corte
di dichiarare che non spetta al Senato ritenere tali fatti ricadenti
nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione,
annullando in parte qua la relativa deliberazione parlamentare.
Considerato che in questa sede la Corte è chiamata, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a delibare, senza contraddittorio, se esista "la materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";
che la sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura, in sede di giudizio sulle incolpazioni mosse ai
magistrati, esercita, in posizione di indipendenza, una attribuzione
costituzionalmente spettante al medesimo Consiglio ai sensi
dell'art. 105 della Costituzione, nell'ambito di un procedimento cui
la legge ha conferito caratteri giurisdizionali (cfr. sentenze n. 289
del 1992; n. 71 del 1995 e n. 497 del 2000), essendo le relative
pronunce soggette solo ad impugnazione davanti alle Sezioni unite
della Corte di cassazione (art. 17, terzo comma, della legge 24 marzo
1958, n. 195);
che il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte
del conflitto, essendo competente a dichiarare in via definitiva la
volontà del potere che rappresenta;
che, sotto il profilo oggettivo, la ricorrente lamenta la
menomazione di una propria sfera di attribuzione, garantita da norme
costituzionali, ad opera di una delibera parlamentare, denunciata
come illegittima, concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
che possono ritenersi dunque, in questa sede di prima
delibazione, sussistenti i requisiti di un conflitto di attribuzioni
fra poteri dello Stato, riservata ogni pronuncia definitiva, anche in
ordine alla ammissibilità del ricorso, con particolare riguardo ai
profili per la prima volta all'attenzione di questa Corte, e che è
opportuno le parti possano fare oggetto di considerazione in
contraddittorio concernenti la configurabilità della sezione
ricorrente, ai fini del conflitto e della relativa legittimazione a
proporlo, come organo assimilabile a quelli giurisdizionali, per la
difesa di attribuzioni costituzionalmente spettanti agli organi della
giurisdizione, ovvero come articolazione funzionalmente autonoma
dell'organo Consiglio superiore della magistratura, titolare della
attribuzione costituzionale relativa all'adozione dei provvedimenti
disciplinari nei confronti dei magistrati (art. 105 della
Costituzione), ovvero ancora come portatrice di entrambe queste
posizioni; nonché la spettanza della legittimazione processuale a
proporre il ricorso alla sezione disciplinare in quanto tale o al
Consiglio superiore della magistratura nel suo plenum;
che dal ricorso è dato ricavare le ragioni del conflitto e
le norme costituzionali che regolano la materia (art. 26, primo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto
dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura
nei confronti del Senato della Repubblica, con l'atto indicato in
epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza alla ricorrente sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del
suo Presidente, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sub a)
per esser successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta
notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine fissato
dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:530 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte