Ordinanza n. 533/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53legge 689/1981
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale),
promossi con ordinanze emesse il 9 marzo 1983 dal Pretore di Pistoia
e il 27 maggio 1983 dal Tribunale di La Spezia, iscritte
rispettivamente ai nn. 558 e 920 del registro ordinanze 1983 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4 e 81
dell'anno 1984;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Pistoia e il Tribunale di La Spezia,
con ordinanza rispettivamente del 9 marzo 1983 (n. 588/83 reg. ord.)
e 27 maggio 1983 (n. 920/83 reg. ord.), hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 l. 24 novembre 1981,
n. 689, nella parte in cui non ammettono a sanzione sostitutiva i
reati puniti con pena pecuniaria o con questa pena congiunta a pena
detentiva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che il Tribunale, inoltre, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale delle stesse norme in quanto subordinano
al parere favorevole del p.m. la possibilità di applicazione delle
sanzioni sostitutive; e ciò in riferimento agli artt. 24 e 101
Cost.;
Considerato che questa Corte ha dichiarato con sentenze nn. 148
del 1984 e 350 del 1985 l'inammissibilità della prima questione, e
che la rilevanza della seconda (peraltro già risolta dalla sentenza
n. 120 del 1984) è nel caso di specie all'evidenza condizionata
all'accoglimento della prima;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n.
689, sollevata dal Pretore di Foligno e dal Tribunale di La Spezia in
riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:533 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte