Ordinanza n. 533/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/11/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 186-quaterCodice di procedura civile
- art. 2697Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 4, del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 marzo
1999 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra
Tozzi Luca e Moretti Luca ed altri, iscritta al n. 160 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile, il giudice
istruttore presso il tribunale di Firenze - avendo pronunciato un
provvedimento di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 186-quater
cod. proc. civ. -, con ordinanza del 26 marzo 1999 (pervenuta alla
Corte costituzionale solo il 21 marzo 2000), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ.,
"nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dal
pronunciare sentenza per quel giudice che sul medesimo oggetto si
sia, nel merito, pronunciato su richiesta di ordinanza ex
art. 186-quater cod. proc. civ. (ovvero, in una accezione ristretta,
abbia pronunciato ordinanza ex art. 186-quater)";
che - premesse considerazioni in ordine agli effetti della
cosiddetta "forza della prevenzione" sulla serenità del giudice,
allorquando questi sia chiamato a ripercorrere il medesimo itinerario
logico già in precedenza seguito su una medesima res judicanda -
afferma in particolare il rimettente che le motivazioni che hanno
portato la Corte costituzionale (con la sentenza n. 326 del 1997) a
dichiarare non fondata altra questione di legittimità costituzionale
della stessa norma, nel caso di cognizione della causa di merito da
parte del giudice che abbia concesso una misura cautelare ante
causam, non possono valere per la soluzione della presente questione;
che, infatti, secondo il rimettente, nell'ipotesi del giudice
che si sia comunque pronunciato (accogliendola o rigettandola) sulla
istanza ex art. 186-quater:
a) il materiale probatorio preso in esame per pronunciarsi
su tale istanza è il medesimo che poi sarà preso in esame nella
vera e propria sede decisoria;
b) la valutazione di detto materiale avviene in entrambi i
casi nel rispetto rigoroso del principio dell'onere della prova di
cui all'art. 2697 cod. civ;
c) la relativa ordinanza dev'essere motivata al pari di una
sentenza, con ciò imponendosi che venga ripercorso nella sua
integralità il medesimo "itinerario logico" già in precedenza
seguìto e che vengano a reiterarsi valutazioni ricadenti pressoché
sulla medesima res judicanda;
d) l'ordinanza ex art. 186-quater è idonea ad acquistare
efficacia di sentenza.
Considerato che - investita del vaglio di costituzionalità della
disposizione in esame, denunciata dallo stesso rimettente con
riferimento ai medesimi parametri e sulla base di identiche
motivazioni - questa Corte, con ordinanza n. 168 del 2000, ha già
dichiarato la manifesta infondatezza della sollevata questione;
che nella presente ordinanza di rimessione (emessa in data
anteriore a quelle definite dalla menzionata pronuncia, ma pervenuta
con ritardo alla Corte) il rimettente non offre ulteriori argomenti,
né svolge diverse o nuove considerazioni a sostegno dell'asserita
illegittimità della norma impugnata, per cui anche l'odierna
questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4, del
codice di procedura civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione - dal tribunale di Firenze, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:533 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte