Ordinanza n. 534/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 413/1978
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 6d.P.R. 744/1981
- art. 4d.P.R. 744/1981
citata
- art. 4d.P.R. 413/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma,
del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto),
in relazione all'art. 4, lett. a) dello stesso d.P.R. e dell'art. 6,
terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, (Concessione di
amnistia e indulto), in relazione all'art. 4 lett. a), dello stesso
d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1983 dal Tribunale
di Roma, iscritta al n. 696 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza 4 marzo 1983, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, co.
terzo, d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413 e 6, co. terzo, d.P.R. 18 dicembre
1981 n. 744;
che lamenta il Tribunale che tali norme attribuendo rilevanza
alla data del passaggio in giudicato delle condanne precedenti
anziché al tempo di commissione dei fatti, violerebbero l'art. 3
della Costituzione, in quanto fanno dipendere la maggiore o minore
misura del beneficio da elementi quali la vicenda processuale (che
non ha alcun significato per la valutazione della personalità del
reo) e i tempi della stessa;
che, dipendendo tali elementi da un complesso di fattori
assolutamente estranei alla volontà del richiedente, possono dar
luogo a disparità di trattamento fra soggetti che versino in
situazioni del tutto analoghe;
Considerato che questa Corte ha, con sentenza n. 141 del 1984,
dichiarato inammissibili identiche questioni di legittimità
costituzionale, sollevate in relazione tanto all'amnistia, quanto
all'indulto, rilevando che le richieste di pronunzie additive di
questa specie eccedono nella materia i limiti dei poteri di controllo
spettanti alla Corte, e che comunque la scelta del legislatore di
fare perno sul passaggio in giudicato delle sentenze di condanna
anziché sul tempus commissi delicti non appare irrazionale, in
quanto trattasi di criterio che determina minori inconvenienti di
quest'ultimo;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6, co. terzo, d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413
e 6, co. terzo, d.P.R. 18 dicembre n. 744, sollevata dal Tribunale di
Roma con ordinanza 4 marzo 1983, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:534 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte