Ordinanza n. 535/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/11/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 287/1993
usata come parametro
citata
- art. 2d.l. 16/1993
- art. 2legge 75/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l.
9 agosto 1993, n. 287 e 1 del d.l. 9 ottobre 1993, n. 405
(Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni
censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità
immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie),
quest'ultimo convertito in legge 10 novembre 1993, n. 457, promosso
con ordinanza emessa il 9 luglio 1999 dalla Commissione tributaria
regionale di Napoli sul ricorso proposto da Morrone Rita contro
l'Ufficio tecnico erariale di Salerno, iscritta al n. 207 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello promosso avverso
la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Salerno,
la Commissione tributaria regionale di Napoli ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 53, 101 e 102 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 9 agosto 1993,
n. 287 e 1 del d.l. 9 ottobre 1993, n. 405 (Disposizioni urgenti in
materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe
d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla
delimitazione delle zone censuarie), nella parte in cui stabiliscono:
"i ricorsi tempestivamente presentati ai sensi dell'art. 2, comma
1-bis del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di
imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile
abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni
e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli
interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie)
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non
decisi per mancata costituzione delle Commissioni censuarie
provinciali alla data di entrata in vigore del presente decreto
s'intendono accolti";
che, secondo il giudice a quo, il territorio del comune di
Salerno, dapprima suddiviso in due zone censuarie, sarebbe stato,
successivamente, suddiviso in cinque zone censuarie, ciò a seguito
della presentazione, da parte del comune di Salerno, del ricorso alla
competente Commissione censuaria provinciale, ricorso che, per
effetto della mancata costituzione di tale organo, si è inteso
accolto, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del d.l. 23 gennaio 1993,
16, convertito, con modificazione, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
il successivo ricorso del Ministero delle finanze alla Commissione
censuaria centrale è stato dichiarato inammissibile, per cui si è
consolidato l'effetto del silenzio accoglimento del ricorso del
comune di Salerno;
che il giudice a quo si limita a rilevare che la mancata
costituzione dell'organo (Commissione censuaria provinciale) non può
costituire supporto giustificativo della eliminazione di un grado di
giudizio e, tanto meno, del consolidamento della tesi sostenuta nel
ricorso (silenzio-accoglimento), omettendo qualsiasi riferimento
all'incidenza nel giudizio della norma denunciata;
che nel giudizio introdotto con l'ordinanza richiamata è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, patrocinato
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione
venga dichiarata inammissibile od infondata;
che nell'imminenza della data fissata per la camera di
consiglio, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una
memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate,
insistendo, altresì, per la inammissibilità, in quanto l'ordinanza
di rimessione non conterrebbe alcun cenno sulla rilevanza della
questione ai fini della decisione del giudizio di merito;
che, sempre secondo la difesa dello Stato, le decisioni che
scaturiscono dai ricorsi dei comuni di cui all'art. 2, comma 1-bis
del d.l. n. 16 del 1993 verrebbero recepite in un decreto delegato
legislativo, per cui gli estimi catastali da applicare sarebbero
quelli fissati con il decreto delegato legislativo, con la
conseguenza che una questione di costituzionalità, semmai, dovrebbe
avere ad oggetto tale ultimo decreto delegato legislativo; inoltre,
sottolinea un ulteriore profilo di inammissibilità, in quanto il
giudice rimettente, pur indicando le norme costituzionali, che
potrebbero essere state violate, tuttavia non indica in alcun modo le
ragioni della paventata violazione.
Considerato che l'ordinanza di rimessione emessa in un giudizio
di appello avanti alla Commissione tributaria regionale di cui viene
indicato semplicemente l'oggetto ( inquadramento del cespite
immobiliare in Salerno, via Valerio Laspro n. 49") non contiene
alcuna indicazione sulla rilevanza della questione sollevata ed alcun
cenno sul rapporto tra la norma denunciata e la definizione del
giudizio di secondo grado, di cui non viene neppure precisato il
contenuto della decisione appellata, i motivi di appello da decidere
e le ragioni per cui si dovrebbe fare applicazione della norma che
riguarderebbe ricorsi presentati dai comuni;
che pertanto risulta la manifesta inammissibilità della
questione sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 9 agosto 1993,
n. 287 e 1 del d.l. 9 ottobre 1993, n. 405 (Disposizioni urgenti in
materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe
d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla
delimitazione delle zone censuarie), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 53, 101 e 102 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria regionale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:535 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte