Ordinanza n. 536/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 474/1957
- art. 21legge 1852/1962
usata come parametro
citata
- art. 39legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo
comma, della legge 2 luglio 1957, n. 474 (conversione in legge, con
modificazioni, del d.-l. 5 maggio 1957, n. 271, concernente
disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel
settore degli oli minerali), come modificato dall'art. 21 della legge
31 dicembre 1962, n. 1852 (modificazioni al regime fiscale dei
prodotti petroliferi), promosso con ordinanza emessa il 2 novembre
1983 dalla Corte di Appello di Torino, iscritta al n. 1096 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 109 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che la Corte d'Appello di Torino, con ordinanza 2
novembre 1983, ha promosso questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, co. secondo, della legge 2 luglio 1957 n. 474, come
modificato dall'art. 21 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852;
che lamenta la Corte nell'ordinanza come la norma denunziata,
nel prevedere come delitto l'eccedenza superiore all'1%, rapportato
alla quantità estratta, verificata dagli organi accertatori nei
depositi liberi di olii minerali, carburanti, combustibili o
lubrificanti, e quale contravvenzione (depenalizzata ex art. 39 co.
1, l. 24 novembre 1981, n. 689) l'eccedenza inferiore alla suddetta
percentuale, non indica a quale periodo di tempo debba farsi
riferimento per la determinazione della quantità estratta;
che da questa carenza legislativa, secondo il giudice a quo,
discenderebbe che, aumentando progressivamente il periodo cronologico
considerato, aumenta del pari la cifra numerica della quantità
estratta e quindi il valore della percentuale stabilita dalla legge,
con la conseguenza che verrebbe a dipendere dall'arbitrio degli
organi accertatori e dal periodo di tempo da essi preso in
considerazione la "criminalizzazione" o meno della fattispecie, con
conseguenza in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
Considerato che, rettamente intesa l'ordinanza di rimessione, la
Corte d'Appello di Torino chiede una decisione manipolativa-additiva
con cui la Corte modifichi il criterio adottato dal legislatore;
che una siffatta decisione, per la quale non è nemmeno indicata
la soluzione specifica da accogliere (determinazione del periodo cui
far riferimento), che non appare nemmeno costituzionalmente
obbligata;
che, pertanto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte
(cfr. sent. n. 350 del 1985) la questione è manifestamente
inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, co. secondo, della legge 2 luglio 1957,
n. 474, come modificato dall'art. 21 della legge 31 dicembre 1962, n.
1852, sollevata dalla Corte d'Appello di Torino, con ordinanza 2
novembre 1983, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:536 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte