Ordinanza n. 536/2000
Altra decisione · depositata il 23/11/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 21legge 1034/1971
usata come parametro
citata
- art. 669-sexiesCodice di procedura civile
- art. 700legge 1034/1971
- art. 3legge 205/2000
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali) e dell'art. 700 del codice di procedura civile, promosso
con ordinanza emessa il 19 giugno 1998 dal Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia - sezione prima - sul ricorso proposto
dalla Casa di cura "Villa Letizia" S.r.l. contro la regione
Lombardia, iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie
speciale, dell'anno 1998.
Visti l'atto di costituzione della Casa di cura "Villa Letizia"
S.r.l. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il Presidente della III Sezione del Tribunale
amministrativo regionale della Lombardia, sul ricorso con il quale
era stata richiesta la sospensione ante causam del decreto
dell'assessore regionale alla sanità, che aveva sospeso l'esercizio
dell'attività sanitaria nella casa di cura privata ricorrente per un
periodo di trenta giorni, e subordinato l'autorizzazione alla ripresa
della stessa attività all'accertata eliminazione di ogni
irregolarità, dopo aver sospeso detto provvedimento in base
all'art. 669-sexies del codice di procedura civile, in via
provvisoria, alla luce della necessità di definire previamente la
questione di costituzionalità appresso esposta, con ordinanza del
19 giugno 1998 (r.o. n. 691 del 1998) ha censurato l'art. 21 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali), nella parte in cui esclude la tutela ante
causam e la conseguente applicabilità dell'art. 700 e degli
artt. 669 e seguenti cod. proc. civ. davanti al giudice
amministrativo;
che ha osservato in proposito il giudice rimettente - nel
presupposto che la natura di norma di chiusura dell'art. 700 cod.
proc. civ. e la sua peculiare finalità ne autorizzino
l'applicabilità anche alla contermine area degli interessi legittimi
- che gli artt. 24 e 113 della Costituzione non prefigurano la tutela
giurisdizionale con connotazioni diverse a seconda della posizione
soggettiva coinvolta dall'azione amministrativa, operando il
principio di effettività, quale essenziale predicato della tutela
medesima, con uguale intensità a favore sia dei diritti soggettivi
che degli interessi legittimi. Pertanto, la norma censurata, nel
prevedere esclusivamente una tutela cautelare in forma incidentale e
in sede collegiale, recherebbe vulnus a dette disposizioni
costituzionali, anche in relazione agli artt. 6 e 13 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali;
che in via subordinata, per la ipotesi in cui si ritenga che
il letterale tenore dell'art. 700 cod. proc. civ. debba essere
circoscritto sia contenutisticamente sia teleologicamente alla sola
area dei diritti soggettivi, il giudice a quo ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale della stessa norma, nella parte in cui
essa non accorda una medesima tutela urgente anche agli interessi
legittimi. Al riguardo, il rimettente rinvia alle argomentazioni già
svolte, cui aggiunge il rilievo della disuguaglianza che, quanto alla
possibile tutela cautelare, privilegerebbe i diritti soggettivi
rispetto agli interessi legittimi, pur a fronte di una costituzionale
parità degli stessi di fronte alla legge;
che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la
infondatezza della questione, osservando, sotto il primo profilo, che
la ordinanza è stata sollevata dal Presidente della Sezione del
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, al quale non è
riconosciuto alcun potere giurisdizionale in via monocratica. La
questione sollevata sarebbe, inoltre, irrilevante, in quanto con
l'ordinanza emessa è già stato adottato il provvedimento di
sospensione facendosi applicazione della norma censurata nel senso
auspicato dalla stessa ordinanza. Nel merito, l'Avvocatura ha
osservato che l'interpretazione pretoria ha trasformato radicalmente
il processo amministrativo arricchendolo di numerosi mezzi praeter
legem con rischio di contrasto con la Costituzione, che non
garantisce una tutela cautelare senza limiti in detto processo, per
violazione dei principi, anche non scritti, sulla divisione dei
poteri;
che nel giudizio si è costituita la parte privata del
procedimento a quo che ha concluso per l'accoglimento della questione
sollevata, svolgendo argomentazioni adesive a quelle di cui alla
ordinanza di rimessione.
Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, è
stata emanata la legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in
materia di giustizia amministrativa), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 173 del 26 luglio 2000, che,
all'art. 3, reca disposizioni generali sul processo cautelare,
sostituendo il testo del settimo comma dell'art. 21 della legge
n. 1034 del 1971;
che, pertanto, a prescindere da ogni altro profilo
preliminare, va disposta la restituzione degli atti al tribunale
rimettente perché valuti se a seguito del sopravvenuto intervento
legislativo, che ha modificato il sistema delle misure cautelari e
degli organi chiamati ad applicarle, la questione di legittimità
costituzionale sollevata sia tuttora rilevante e proponibile nel
procedimento a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:536 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte