Ordinanza n. 537/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 110/1975
- art. 26legge 110/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto
comma e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1984 dal
tribunale di Cremona, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1984
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 335
dell'anno 1984;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il tribunale di Cremona, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto comma e 26 della
legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi) nella parte in cui non prevedono, per il collezionista di
armi comuni da sparo e per il detentore di munizioni per armi comuni
da sparo, il medesimo trattamento previsto per il collezionista di
armi da caccia e per il detentore di munizioni da caccia, ovverossia
l'esclusione della licenza di collezione rilasciata dal questore per
la detenzione di armi fino al numero di sei e per la detenzione delle
relative munizioni sino al numero di mille;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che il diverso regime al quale è assoggettata la
detenzione di armi da caccia e del relativo munizionamento rispetto a
quello delle armi comuni da sparo (e delle munizioni di queste
ultime) trova giustificazione - come emerge dai lavori parlamentari
(cfr. Atti Camera, VI legislatura, II Sottocommissione, Seduta del 26
marzo 1975) nell'esigenza di consentire ai cacciatori di poter
cacciare diversi tipi di selvaggina;
che tale giustificazione appare ragionevole e quindi non risulta
violato il principio costituzionale di eguaglianza;
che, pertanto, la questione proposta dal tribunale di Cremona va
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10, sesto comma e 26 della legge 18 aprile
1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevata,
in riferimento all'art. 3 Cost., dal tribunale di Cremona con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:537 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte