Ordinanza n. 537/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39legge 724/1994
- art. 39legge 41/1995
- art. 14legge 41/1995
usata come parametro
citata
- art. 38legge 47/1985
- art. 44legge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) nonché dello stesso art. 39, come modificato dall'art.
14, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in
legge 22 marzo 1995, n. 85 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), promossi
con ordinanze emesse il 10 febbraio 1995 (n. 1 ordinanza) e il 14
aprile successivo (n. 4 ordinanze) dal Pretore di Potenza, iscritte,
rispettivamente, ai nn. 416, 426, 427, 428 e 429 del registro
ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 28 e 30, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che il Pretore di Potenza, con cinque ordinanze aventi
contenuto sostanzialmente identico, ed emesse, nel corso di
altrettanti procedimenti penali per reati edilizi, in data 10
febbraio 1995 la prima e le restanti tutte in data 14 aprile 1995, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 79 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (r.o. n. 416 del 1995), nonché
dello stesso art. 39, come modificato dall'art. 14, comma 2, del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo
1995, n. 85 (r.o. nn. 426, 427, 428 e 429 del 1995) nella parte in
cui, richiamando per le opere abusive indicate al primo comma, le
disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n.
47 e successive modificazioni, prevede l'estinzione dei reati in
materia urbanistica indicati nell'art. 38, secondo comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47 e dispone la sospensione dei relativi
procedimenti a norma degli artt. 38, primo comma, e 44 della medesima
legge n. 47 del 1985;
che, ad avviso del giudice a quo, il condono edilizio, previsto
dalla disposizione censurata, si sostanzierebbe in una forma di
"amnistia sottoposta ad obblighi", in quanto tale, adottabile con la
rigorosa procedura prevista dal succitato art. 79 della Costituzione,
recentemente riformato dalla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1;
che anche nel caso che non possa qualificarsi come amnistia, il
condono sarebbe comunque inscrivibile, secondo il remittente, nella
"più ampia categoria dei provvedimenti di natura clemenziale" alla
quale sarebbero, pur sempre, estensibili i principi in tema di
amnistia, con la conseguenza che risulterebbe violato in ogni caso
l'art. 79 della Costituzione;
che sarebbe, altresì, violato l'art. 3 della Costituzione, sotto
il profilo della ragionevolezza, in quanto la disposizione impugnata,
reiterando a breve distanza di tempo, quelle stesse disposizioni
(legge 27 febbraio 1985, n. 47) che la Corte aveva considerato
"eccezionali" e giustificate solo dall'intento di "chiudere un
passato di illegalità di massa", verrebbe a "vanificare le ragioni
prime della punibilità attraverso l'esercizio arbitrario della non
punibilità";
che, sotto altro profilo, la reiterazione di provvedimenti
clemenziali, inducendo nel cittadino la convinzione di poter
impunemente violare la legge, indebolirebbe, altresì, la funzione
rieducativa della pena, con conseguente lesione dell'art. 27, terzo
comma, della Costituzione;
che nel giudizio introdotto con l'ordinanza n. 426 del 1995, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la
infondatezza della proposta questione;
Considerato che per l'identità delle questioni, i giudizi possono
essere riuniti;
che le questioni sollevate sono state già dichiarate non fondate
con la sentenza n. 427 del 1995;
che non sono dedotti profili nuovi o diversi tali da suggerire un
riesame delle questioni stesse;
che, pertanto, le proposte questioni devono essere dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) nonché dello stesso art. 39, come modificato dall'art. 14,
comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in
legge 22 marzo 1995, n. 85 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), sollevate,
in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma e 79 della Costituzione,
dal Pretore di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:537 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte