Ordinanza n. 538/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13d.P.R. 597/1973
- art. 1legge 482/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con
ordinanza emessa il 15 ottobre 1981 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Firenze, iscritta al n. 347 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290
dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che Boni Mauro richiese l'applicazione, su emolumenti
arretrati di lavoro dipendente, percepiti nel 1975 e soggetti a
tassazione separata, di una aliquota corrispondente alla metà del
reddito complessivo netto percepito nel biennio precedente, invece di
quella riferentesi al reddito dell'unico anno del biennio in cui
aveva avuto un reddito imponibile;
che l'adita Commissione tributaria di primo grado di Firenze,
con ordinanza del 15 ottobre 1981 (reg. ord. 347/1982), sollevava, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973 n. 597, nella parte in cui stabilisce che, se in uno dei due
anni anteriori alla percezione dei redditi soggetti a tassazione
separata non vi sia stato reddito imponibile, si applica l'aliquota
corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno, e, se
non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni, si
applica l'aliquota del dieci per cento;
che ad avviso del giudice rimettente la citata disposizione
sembrava in contrasto con gli artt. 3, 24 e 53 Cost., in quanto
colpiva iniquamente i soggetti i quali, in uno dei periodi di imposta
antecedenti a quello in oggetto, avevano avuto un reddito per un solo
anno;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva
chiedendo che la questione venisse dichiarata inammissibile ovvero
infondata;
Considerato che, nei termini in cui è posta e nell'ambito della
sua rilevanza nel processo principale, la questione sollevata dal
giudice a quo è manifestamente inammissibile, rientrando nel potere
discrezionale del legislatore, da esercitare secondo scelte
economico-sociali, determinare la portata di un'agevolazione
tributaria e stabilire il criterio più opportuno per la sua
applicabilità;
che pertanto non può condividersi il dubbio avanzato dal
giudice a quo, il quale non ha considerato che, comunque, l'impugnata
normativa si risolveva in un notevole vantaggio per il contribuente
ricorrente, il quale, senza di essa, sarebbe stato soggetto non alla
tassazione separata, ma a quella, più onerosa, relativa al reddito
complessivo dell'anno di riferimento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1
della legge 26 settembre 1985, n 482, sollevata in riferimento agli
artt. 3, 24 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di
Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:538 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte