Ordinanza n. 538/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86 del r.d. 18
giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
in relazione all'art. 723 del codice penale, promosso con ordinanza
emessa il 27 marzo 1985 dal Pretore di Tivoli, iscritta al n. 412 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 250- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Tivoli, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost. ed in
relazione all'art. 723 cod. pen., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 86 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza) in quanto sanziona
penalmente "il fatto di chi, regolarmente autorizzato con licenza per
giochi, ne introduce alcuni non contemplati nella autorizzazione ma
tuttavia leciti";
che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, per la
descritta ipotesi, che meriterebbe un giudizio di disvalore meno
pesante di quello riferibile al caso di chi "introduce in esercizio
autorizzato giochi vietati", è prevista una sanzione più grave di
quella stabilita dall'art. 723 del codice penale per l'ipotesi
assunta in comparazione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per
l'infondatezza della questione;
Considerato che non è dato desumere dall'ordinanza di rimessione
la fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice a quo;
che, pertanto, la questione si palesa come eventuale e può
fortemente dubitarsi della sua rilevanza nel giudizio principale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 86 del r.d. 18 giugno 1931, n.
773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 723 cod. pen.,
dal Pretore di Tivoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:538 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte