Ordinanza n. 538/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)
convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con ordinanze
emesse il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile 1989 dal Tribunale
di Forlì; il 25 gennaio 1989 dal Tribunale di Isernia; il 17
febbraio 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste;
il 1° febbraio 1989 (n. 2 ordd.) e l'8 febbraio 1989 dal Tribunale di
Pinerolo; il 24 gennaio, il 26 gennaio e il 30 gennaio 1989 dal
Tribunale di Modena, iscritte ai nn. 238, 246, 254, 266, 267, 268,
269, 273, 287, 288 e 289 del registro ordinanze 1989 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 22, 23 e 24, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Forlì, con tre ordinanze emesse,
rispettivamente, il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11 aprile del 1989
(Reg. ord. nn. 238, 246 e 273/1989); il Tribunale di Isernia, con
ordinanza 25 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 254/1989); il Tribunale di
Pinerolo, con due ordinanze del 1° febbraio 1989 e con una dell'8
febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 267, 268 e 269/1989); il Tribunale di
Modena, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, nei giorni 24, 26
e 30 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 287, 288 e 289/1989) nonché il
Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste, con ordinanza 17
febbraio 1989 (Reg. ord. n. 266/1989) hanno sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto- legge 10
luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,
nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato
l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato ed ha concluso per l'inammissibilità o,
comunque, per l'infondatezza della questione;
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni
sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la
non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,
Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come
convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la citata
decisione;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito
in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 25, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Forlì, con tre
ordinanze emesse, rispettivamente, il 10 febbraio, il 14 marzo e l'11
aprile 1989 (Reg. ord. nn. 238, 246 e 273/1989); dal Tribunale di
Isernia, con ordinanza 25 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 254/1989); dal
Tribunale di Pinerolo con due ordinanze del 1° febbraio 1989 e con
una dell'8 febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 267, 268 e 269/1989); dal
Tribunale di Modena, con tre ordinanze emesse, rispettivamente, nei
giorni 24, 26 e 30 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 287, 288 e 289/1989)
nonché dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste, con
ordinanza 17 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 266/1989).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:538 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte