Ordinanza n. 538/2000
Altra decisione · depositata il 23/11/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 33d.lgs. 80/1998
- art. 11legge 59/1997
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con nove
ordinanze emesse il 9 marzo 1999 dal Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia, rispettivamente iscritte ai nn. 309, 341,
342, 343, 344, 349, 350, 351 e 352 del registro ordinanze 1999 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 24 e 25,
1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione di Bruccoleri Raffaele;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
con nove ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 309, 341, 342,
343, 344, 349, 350, 351, 352 del 1999) emesse il 9 marzo 1999, nel
corso di altrettanti giudizi aventi ad oggetto la condanna di
amministrazioni pubbliche inadempienti al pagamento di somme di
denaro dovute a titolo di forniture di medicinali, ed a fronte delle
domande dei ricorrenti dirette ad ottenere, nelle more delle
decisioni di merito ed in relazione ad irreparabile pregiudizio,
l'applicazione degli artt. 669-sexies e 700 del codice di procedura
civile, nonché dell'art. 186-ter cod.proc.civ., ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui, pur spostando la
giurisdizione di talune materie dal giudice ordinario al giudice
amministrativo, in via esclusiva, non consente a quest'ultimo di
utilizzare tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito per
la tutela sommaria dei diritti sui quali è legittimato a decidere,
con particolare riferimento agli istituti di cui al Titolo I del
Libro IV cod.proc.civ;
che, secondo il giudice rimettente, le norme del processo
civile, pur dotate di una particolare "vis espansiva", tale da
renderle applicabili analogicamente in tutti i casi in cui manchi una
regola processuale ben definita, tuttavia incontrano il limite
costituito dalla struttura propria del processo amministrativo, entro
il quale non possono essere trasfuse per ragioni di ordine
dogmatico-sistematico e, soprattutto, per ragioni pratiche ed
organizzative;
che, neanche potrebbe essere di ausilio il principio
affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 190 del
1995), secondo cui il giudice amministrativo, nelle controversie
patrimoniali sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, può
adottare, in presenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile,
tutti i provvedimenti urgenti, che appaiano più idonei ad assicurare
provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, in quanto i
concetti di "tutela cautelare" e di "cognizione sommaria" del diritto
sono assolutamente diversi e, mentre il primo non è estraneo al
processo amministrativo, non altrettanto può dirsi del secondo;
che, ad avviso del giudice a quo neanche può giungersi
all'affermazione di un parziale difetto di giurisdizione, in quanto
ciò implicherebbe una sostanziale riduzione della portata della
legge-delega;
che, in sostanza, le questioni risolvibili con la cognizione
sommaria sfuggirebbero alla cognizione di qualunque giudice: a quella
del giudice ordinario in forza delle norme deleganti e delegate ed a
quella del giudice amministrativo in difetto della puntuale
indicazione normativa degli strumenti processuali all'uopo necessari.
Considerato che, attesa la sostanziale identità delle questioni,
dev'essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che la norma censurata è stata modificata dall'art. 8 della
legge 21 luglio 2000, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 173 del 26 luglio 2000;
che la nuova formulazione della norma prevede espressamente
che nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di
natura patrimoniale, si applichi il Capo I del Titolo I del Libro IV
del codice di procedura civile (comma 1), mentre, qualora, in ordine
al credito azionato, ricorrano i presupposti di cui agli
artt. 186-bis e 186-ter del codice di procedura civile, si disponga
in via provvisionale, su istanza di parte, con ordinanza
provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di
denaro;
che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al
giudice rimettente perché valuti se, a seguito della intervenuta
modifica legislativa della disposizione denunciata, la questione di
legittimità costituzionale sollevata sia tuttora rilevante nel
procedimento a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:538 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte