Ordinanza n. 539/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 882/1980
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882 (Sanatoria di
irregolarità formali o di minori infrazioni in materia tributaria)
promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1981 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Monza, iscritta al n. 387 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 290 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Coffani
Ferdinando ed avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo, ai fini
dell'Irpef 1976, di un imponibile per un residuo debito di imposta
derivante dalla non riconosciuta deduzione degli interessi passivi
relativi ad un mutuo, la Commissione tributaria di primo grado di
Monza con ordinanza del 2 giugno 1981 (reg. ord. n. 387 del 1982)
sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 22 dicembre
1980, n. 882, disciplinante la sanatoria di irregolarità formali e
di infrazioni minori in materia tributaria;
che, secondo la Commissione, la norma impugnata, in quanto
escludeva il rimborso di imposte già pagate prima della sua entrata
in vigore, sembrava discriminare ingiustificatamente i contribuenti
che, a quella data, avessero adempiuto il loro debito, rispetto a
quelli che non avevano ancora pagato;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri interveniva
chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;
Considerato che la sanatoria di cui alla l. n. 882 del 1980 è
stata disposta con l'evidente finalità, risultante espressamente
anche dai lavori preparatori, di realizzare il miglior funzionamento
della riforma tributaria, anche evitando un contenzioso numeroso,
relativo a cause di minore importanza;
che nella regolamentazione della materia va riconosciuta al
legislatore la necessaria discrezionalità anche per quanto riguarda
le somme già corrisposte, delle quali, secondo una consuetudine
legislativa certamente non irragionevole, viene disposta
l'irripetibilità;
che le situazioni tributarie già esaurite ben possono non
essere assimilate a quelle ancora pendenti, sicché la differente
discipllina non comporta la violazione del principio di eguaglianza;
che pertanto la questione dev'essere considerata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 dicembre
1980, n. 882, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla
Commissione tributaria di primo grado di Monza con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:539 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte