Ordinanza n. 539/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 215Codice penale
- art. 219Codice penale
- art. 3legge 1383/1941
- art. 3legge 1383/1941
usata come parametro
citata
- art. 54Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9
dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e
salariato in servizio presso la Guardia di Finanza e disposizioni
penali per i militari del suddetto Corpo) promosso con ordinanza
emessa il 22 maggio 1985 dalla Corte militare d'Appello di Roma,
iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1986;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che la Corte d'Appello militare di Roma ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383
(Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso
la Guardia di Finanza e disposizioni penali per i militari del
suddetto Corpo) in quanto, richiamando le pene stabilite dagli artt.
215 e 219 del codice penale militare di pace, sanziona allo stesso
modo il militare della Guardia di Finanza che commette violazioni
delle leggi finanziarie costituenti delitto sia che queste si
concretino in lievissime infrazioni punibili con la sola multa sia
che queste, invece, "in un crescendo di condotte criminose"
realizzino una collusione o un peculato;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che nell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941 si fa
riferimento al disvalore oggettivo (violazione di leggi finanziarie)
per far emergere la gravità dell'illecito, riferito principalmente
alla qualità di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza del
soggetto attivo del reato: quest'ultimo, infatti, nel violare la
disposizione impugnata, viene meno "non soltanto al vincolo di
fedeltà che incombe su tutti coloro che esercitano pubbliche
funzioni (v. art. 54, secondo comma, Cost.) ma anche a quei
particolari doveri inerenti alla tutela degli interessi finanziari
dello Stato, la cui cura è istituzionalmente affidata al Corpo
della Guardia di Finanza" (cfr. sent. n. 70 del 1976);
che, d'altronde, il richiamo, da parte della norma denunciata,
agli artt. 215 e 219 del codice penale militare di pace comporta la
possibilità di applicare pene edittali della reclusione militare da
due a dieci anni, a parte le possibili circostanze aggravanti o
attenuanti, nonché l'applicazione di pene militari accessorie in
riferimento alle pene concretamente irrogate;
che sussiste per il giudice la possibilità di graduare le pene
in misura proporzionale alla gravità del fatto commesso;
che, pertanto, appare manifestamente infondata la denuncia di
un'arbitraria parificazione di comportamenti diversi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 9 novembre 1941, n. 1383
(Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso
la Guardia di Finanza e disposizioni penali per i militari del
suddetto Corpo) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla
Corte d'Appello militare di Roma con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:539 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte