Corte costituzionale

Ordinanza n. 539/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 22legge 47/1985

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

abusive) promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1989 dal Pretore

di Castiglione del Lago nel procedimento penale a carico di

Pellegrini Ersilia ed altro, iscritta al n. 274 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Castiglione del Lago, con l'ordinanza

indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28

febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) nella parte in cui prevede come causa di estinzione dei

reati contravvenzionali il solo rilascio della concessione in

sanatoria e non anche il caso in cui l'imputato abbia provveduto ad

eliminare le opere abusive, ripristinando l'originario assetto

urbanistico-edilizio del territorio;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

ed ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale

è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 167

del 1989, la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22

della legge n. 47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che

l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica

anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si

tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere

la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 cit.;

che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla

base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la

compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti

urbanistici ed a rilasciare, in caso d'accertamento positivo,

certificazione di conformità agli stessi strumenti;

che la medesima questione è stata successivamente dichiarata

manifestamente infondata con le ordinanze n. 274 e n. 415 del 1989;

che nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati argomenti

nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le

citate decisioni;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Castiglione del Lago con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:539 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte