Ordinanza n. 539/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 47/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive) promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1989 dal Pretore
di Castiglione del Lago nel procedimento penale a carico di
Pellegrini Ersilia ed altro, iscritta al n. 274 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Castiglione del Lago, con l'ordinanza
indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28
febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) nella parte in cui prevede come causa di estinzione dei
reati contravvenzionali il solo rilascio della concessione in
sanatoria e non anche il caso in cui l'imputato abbia provveduto ad
eliminare le opere abusive, ripristinando l'originario assetto
urbanistico-edilizio del territorio;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
ed ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale
è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 167
del 1989, la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22
della legge n. 47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che
l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica
anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si
tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere
la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 cit.;
che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla
base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la
compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti
urbanistici ed a rilasciare, in caso d'accertamento positivo,
certificazione di conformità agli stessi strumenti;
che la medesima questione è stata successivamente dichiarata
manifestamente infondata con le ordinanze n. 274 e n. 415 del 1989;
che nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati argomenti
nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le
citate decisioni;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Castiglione del Lago con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:539 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte