Ordinanza n. 54/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1959 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 156Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 285r.d. 773/1931
- art. 286r.d. 773/1931
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156 del T. U.
delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,
promosso con ordinanza del Pretore di Campi Salentina del 5 novembre
1958 nel procedimento penale a carico di Giurgola Giuseppe e Bianco
Paolino, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31
gennaio 1959, n. 26, ed iscritta al n. 2 del Registro ordinanze 1959.
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Giurgola Giuseppe
e Bianco Paolino, imputati del reato di cui all'art. 156 T. U. leggi di
p. s. per questua senza licenza del Questore, veniva sollevata
questione di legittimità costituzionale del detto art. 156 con
riferimento agli articoli 3 e 49 della Costituzione;
che il Pretore di Campi Salentina dichiarava la questione non
manifestamente infondata, perché nuova rispetto ad analoga questione
decisa da questa Corte con sentenza n. 2 del 1957;
che non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte, con la già menzionata sentenza n. 2
del 16 gennaio 1957 ha dichiarato non fondata la questione sulla
legittimità costituzionale delle norme contenute nell'articolo 156 del
T. U. leggi di p. s. approvato con R. D. 18 giugno 1931 n. 773 (e degli
articoli 285 e 286 del regolamento), in riferimento agli articoli 17,
18 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Costituzione;
che con ordinanza n. 68 del 18 novembre 1958 questa Corte ha
dichiarato non fondata la stessa questione anche con riferimento
all'art. 3 della Costituzione;
che non v'è motivo di discostarsi dalle precedenti decisioni;
Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i
giudizi davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con la sopra indicata ordinanza del Pretore di
Campi Salentina ed ordina la restituzione degli atti al medesimo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1959,
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1959:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte