Ordinanza n. 54/1973
Altra decisione · depositata il 30/04/1973 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, primo
comma, del codice di procedura penale (nel testo modificato dal d.l. 1
maggio 1970, n. 192, e dalla legge 1 luglio 1970, n. 406), promosso con
ordinanza emessa il 16 gennaio 1971 dal pretore di Varese nel
procedimento penale a carico di Pignatelli Clorinda, iscritta al n. 60
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 87 del 7 aprile 1971.
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1973 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di
Pignatelli Clorinda, denunciata in stato di arresto per il reato di cui
all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il pretore di Varese
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275,
primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta,
dopo condanna a pena detentiva, la scarcerazione dell'imputato
illegittimamente detenuto, per contrasto con gli artt. 3 e 13 della
Costituzione;
che dalla ordinanza di rimessione risulta che la difesa
dell'imputata aveva dedotto l'illegittimità dell'arresto in flagranza
e conseguentemente aveva chiesto che, ai sensi dell'art. 239 del codice
di procedura penale, fosse disposta l'immediata scarcerazione
dell'imputata, in quanto arrestata fuori dei casi consentiti dalla
legge;
che, secondo il pretore di Varese, "a prescindere dalla soluzione
che in proposito si ritenga di seguire", assume carattere preliminare
la questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 275
cod. proc. pen., limitatamente all'ipotizzato divieto di scarcerazione
nel caso di illegittima detenzione della persona poi condannata a pena
detentiva, per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione.
Considerato che l'ordinanza di rimessione, pur avendo astrattamente
affermato la rilevanza della dedotta questione di costituzionalità, ha
omesso di porsi in concreto il problema della legittimità dell'arresto
in flagranza dell'imputata;
che d'altra parte la soluzione di tale problema, di pertinenza del
giudice a quo, costituisce, nella specie, elemento necessariamente
pregiudiziale al fine della valida instaurazione del processo
incidentale di legittimità costituzionale;
che pertanto si rende necessario, nei sensi sopra esposti, un nuovo
esame della rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Varese.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte