Ordinanza n. 54/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1976 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 622 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio
1974 dal tribunale di Benevento sulla istanza di Pavoni Tatiana ed
altro per il dissequestro di film, iscritta al n. 304 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 235 del 3 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 15 luglio 1974, dal
tribunale di Benevento questione di legittimità costituzionale - in
riferimento agli artt. 21, 23 (recte 33) e 27 della Costituzione -
dell'art. 622 del codice di procedura penale, nella parte e secondo
l'interpretazione per le quali, in tema di sequestro per oscenità di
un film, sembrerebbe richiedere in ogni caso il mantenimento del
sequestro non soltanto di alcune copie del film ai fini processuali, ma
di tutte le copie in circolazione, e ciò fino a quando non sia
intervenuta sentenza definitiva di assoluzione;
Considerato che, in riferimento agli stessi precetti
costituzionali, identica questione - sollevata con ordinanza 10 giugno
1974 dal tribunale di Brindisi nei riguardi dell'art. 622, ultimo
comma, del codice di procedura penale - è stata già decisa da questa
Corte, che, con sentenza n. 82 del 21 marzo 1975, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di tale norma, limitatamente alla parte
in cui - in ipotesi di sentenza di proscioglimento per mancanza di
oscenità, impugnata dal pubblico ministero - non impone la
restituzione del film sequestrato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, proposta, nei limiti di cui in motivazione, dal
tribunale di Benevento con l'ordinanza in epigrafe indicata, dell'art.
622 del codice di procedura penale già dichiarato, negli stessi
limiti, costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 82 del 21 marzo
1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte