Ordinanza n. 54/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 81Codice penale
- art. 8d.l. 99/1974
- art. 81d.l. 99/1974
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81, cpv, del
codice penale così come modificato dall'art. 8 del decreto legge 11
aprile 1974, n. 99, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 novembre 1974 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Pinti Arnaldo, iscritta al n. 8 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975;
2) ordinanza emessa il 14 novembre 1975 dal tribunale di Pistoia
nel procedimento penale a carico di Bartoletti Guido, iscritta al n. 41
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976;
3) ordinanza emessa il 17 maggio 1974 dal tribunale per i minorenni
di Catania nel procedimento penale a carico di Mannino Salvatore,
iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;
4) ordinanza emessa il 12 novembre 1976 dal tribunale di Rovereto
nel procedimento penale a carico di Salaro Lucillo ed altro, iscritta
al n. 28 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 66 del 9 marzo 1977;
5) ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dal pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Losacco Giovanna, iscritta al n. 319
del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 244 del 7 settembre 1977
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 81 codice penale, nel nuovo testo risultante
dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella
legge 7 giugno 1974, n. 220, (per il quale è punito con la pena che
dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al
triplo "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo
disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di legge), deducendosi che la
norma denunziata:
a) se interpretata nel senso che essa non sarebbe applicabile
quando i reati concorrenti sono puniti con pene di specie diversa,
darebbe luogo ad ingiustificate disparità di trattamento tra l'ipotesi
considerata e quella in cui la continuazione si pone tra reati puniti
con pene della stessa specie (ordinanze nn. 8 del 1975, 28 e 319 del
1977);
b) se interpretata invece nel senso che essa sarebbe applicabile
anche quando i reati sono puniti con pene eterogenee determinerebbe
ingiustificate disuguaglianze di trattamento (tra l'autore di una
contravvenzione che abbia commesso uno o più delitti e chi debba
rispondere invece soltanto del reato contravvenzionale) e
contrasterebbe, inoltre, con il principio di legalità della pena, in
quanto comporterebbe l'irrogazione di una sanzione qualitativamente
diversa da quella originariamente prevista per i singoli reati
(ordinanze nn. 41 e 46 del 1976);
che nei giudizi promossi con le ordinanze nn. 8 del 1975, 41 e 46
del 1976 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che le questioni siano dichiarate non fondate.
Che i giudizi possono essere riuniti, avendo essi ad oggetto
questioni identiche o strettamente connesse.
Considerato che le questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe
sono identiche a quelle dichiarate non fondate, da questa Corte, con la
sentenza n. 34 del 1977;
che, in questa sede, non vengono prospettati profili nuovi né sono
addotti motivi che possano indurre la Corte a mutare la propria
giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 81 del codice penale (nel nuovo testo
risultante dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99,
convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) sollevate, in riferimento
agli artt. 3 e 25 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte