Ordinanza n. 54/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 41-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis
del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 marzo 1983 dalla Corte di Cassazione nel
conflitto di competenza tra il Procuratore della Repubblica di Perugia
e il Tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico di Marcone
Giampietro, iscritta al n. 983 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1983 dal G.I. presso il
Tribunale di Gorizia nei procedimenti penali riuniti a carico di
Battello Nereo, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'anno
1984;
3) ordinanza emessa il 30 ottobre 1982 dal Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Rivelli Aquilino ed altro, iscritta al
n. 232 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 211 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost. questione di
legittimità costituzionale dell'art. 41 bis c.p.p., nella parte in cui
non prevede lo spostamento della competenza territoriale anche
nell'ipotesi di reati commessi da Pretori o in loro danno, attribuiti
alla competenza del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il
mandamento in cui il Pretore, imputato o parte lesa, esercita le sue
funzioni;
che i giudizi instaurati debbono essere riuniti, stante l'identità
della questione sollevata;
considerato che, con la sentenza n. 232 del 1984, è stata già
dichiarata l'inammissibilità di una questione analoga sotto il profilo
che sostanzialmente si richiedeva una sentenza additiva implicante
nell'ambito di più soluzioni alternative scelte discrezionali che
esulano dalla competenza della Corte costituzionale;
che non sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione,
mancando nelle questioni ora proposte elementi di diversificazione
rispetto a quella già decisa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 41 bis c.p.p., introdotto con la
legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla
competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di
rimessione), sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in
riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte