Corte costituzionale

Ordinanza n. 54/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.P.R. 599/1973
  • art. 2d.P.R. 506/1979

usata come parametro

citata

  • art. 22legge 114/1977
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale

sui redditi), in relazione all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n.

825 e dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 (Disposizioni

integrative e correttive dei dd.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e n.

602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui

redditi), in riferimento all'art.10, punto 6, della legge 9 ottobre

1971, n. 825, promossi con ordinanze emesse il 15 aprile 1981 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Milano, il 24 aprile 1986

dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova e il 7 aprile

1987 dalla Corte di Appello di Milano, iscritte rispettivamente al n.

602 del registro ordinanze 1983, al n. 685 del registro ordinanze

1986 e al n. 305 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983, n. 57, 1ª

serie speciale, dell'anno 1986 e n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno

1987;

Visti gli atti di costituzione della s.r.l. Blue Bell Italiana e

della s.p.a. Unidal, nonché gli atti di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Milano,

con ordinanza emessa il 15 aprile 1981 e pervenuta il 22 giugno 1983

(R.O. 602 del 1983) e la Commissione tributaria di primo grado di

Genova, con ordinanza emessa il 24 aprile 1986 (R.O. 685 del 1986)

hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53, 72 e 76 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,

del d.P.R. 29 settembre 1973 n.599 (Istituzione e disciplina

dell'imposta locale sui redditi), nella parte in cui esclude la

deducibilità, ai fini del calcolo dell'Ilor, delle perdite derivanti

dagli esercizi precedenti che abbiano inciso sul reddito netto

riducendolo;

che la Corte d'Appello di Milano con ordinanza emessa il 7

aprile 1987 (R.O. 305 del 1987) ha sollevato, oltre alla questione su

menzionata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979

n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei dd. P.R. 29

settembre 1973 n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la

riscossione delle imposte sui redditi), in relazione ai medesimi

predetti parametri;

che relativamente alle ordinanze (R.O. 602/1983 e 305/1987) si

sono costituite rispettivamente la S.r.l. Blue Bell e S.p.a. Unidal;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo declaratoria di non fondatezza delle

questioni prospettate;

Considerato che le ordinanze concernono questioni identiche o

comunque connesse e i relativi giudizi possono essere riuniti per

formare oggetto di un'unica pronuncia;

che il denunziato eccesso di delega non sussiste in quanto

l'art. 4 punto 2 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 prevede

"l'applicazione dell'imposta (Ilor) al reddito complessivo netto

determinato ai fini dell'Irpeg", mentre la perdita di esercizi

precedenti va considerata fatto impeditivo della imposizione, per

effetto delle disposizioni che lo consentono, ma non elemento posto

sullo stesso piano di significazione del reddito;

che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 53 - assumendosi

che "con la mancata deduzione delle perdite verrebbe ridotta la

capacità contributiva" - va osservato che le perdite pregresse,

attinenti cioè ad altri esercizi, non riguardano la capacità

contributiva del periodo d'imposta per il quale l'Ilor è applicata;

e che non sussiste neppure disarticolazione tale da porre contrasto

con l'art. 3, appartenendo alla discrezionalità legislativa disporre

un riparto compensativo a carattere derogatorio;

che, quanto all'art. 2 del d.P.R. 506 del 1979 la censura

dedotta sotto il profilo dell'eccesso della delega contenuta nella

legge 9 ottobre 1971 n. 825 (art.10, n. 6) - essendo stato portato da

uno a cinque anni il termine per la formazione dei ruoli - si

infrange a fronte delle disposizioni concernenti ora il sistema

dell'autoliquidazione, con modifiche coordinatrici dell'intera

normazione delegata in materia, resa possibile per effetto dell'art.

22 legge 13 aprile 1977, n.114;

che quanto, infine, alle dedotte violazioni degli artt. 72 e 77

Cost. trattasi di norme manifestamente estranee alle questioni in

esame, concernendo l'una il procedimento di approvazione delle leggi

da parte del Parlamento e l'altra l'emanazione dei decreti legge;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art.4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 -

Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 53, 72, 76 e 77 Cost., dalla Commissione

tributaria di primo grado di Genova (ordd. nn. 602 e 685), nonché

della Corte di Appello di Milano (ord. n. 305);

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 -

Disposizioni integrative e correttive dei dd.P.R. 29 settembre 1973

nn. 600 e 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle

imposte sui redditi, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77

Cost., dalla Corte d'Appello di Milano (ord. n. 305).

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte