Ordinanza n. 54/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 599/1973
- art. 2d.P.R. 506/1979
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 72Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 825/1971
- art. 2legge 825/1971
- art. 10legge 825/1971
citata
- art. 22legge 114/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale
sui redditi), in relazione all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n.
825 e dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 (Disposizioni
integrative e correttive dei dd.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e n.
602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui
redditi), in riferimento all'art.10, punto 6, della legge 9 ottobre
1971, n. 825, promossi con ordinanze emesse il 15 aprile 1981 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Milano, il 24 aprile 1986
dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova e il 7 aprile
1987 dalla Corte di Appello di Milano, iscritte rispettivamente al n.
602 del registro ordinanze 1983, al n. 685 del registro ordinanze
1986 e al n. 305 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983, n. 57, 1ª
serie speciale, dell'anno 1986 e n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno
1987;
Visti gli atti di costituzione della s.r.l. Blue Bell Italiana e
della s.p.a. Unidal, nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Milano,
con ordinanza emessa il 15 aprile 1981 e pervenuta il 22 giugno 1983
(R.O. 602 del 1983) e la Commissione tributaria di primo grado di
Genova, con ordinanza emessa il 24 aprile 1986 (R.O. 685 del 1986)
hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53, 72 e 76 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,
del d.P.R. 29 settembre 1973 n.599 (Istituzione e disciplina
dell'imposta locale sui redditi), nella parte in cui esclude la
deducibilità, ai fini del calcolo dell'Ilor, delle perdite derivanti
dagli esercizi precedenti che abbiano inciso sul reddito netto
riducendolo;
che la Corte d'Appello di Milano con ordinanza emessa il 7
aprile 1987 (R.O. 305 del 1987) ha sollevato, oltre alla questione su
menzionata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 27 settembre 1979
n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei dd. P.R. 29
settembre 1973 n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la
riscossione delle imposte sui redditi), in relazione ai medesimi
predetti parametri;
che relativamente alle ordinanze (R.O. 602/1983 e 305/1987) si
sono costituite rispettivamente la S.r.l. Blue Bell e S.p.a. Unidal;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo declaratoria di non fondatezza delle
questioni prospettate;
Considerato che le ordinanze concernono questioni identiche o
comunque connesse e i relativi giudizi possono essere riuniti per
formare oggetto di un'unica pronuncia;
che il denunziato eccesso di delega non sussiste in quanto
l'art. 4 punto 2 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 prevede
"l'applicazione dell'imposta (Ilor) al reddito complessivo netto
determinato ai fini dell'Irpeg", mentre la perdita di esercizi
precedenti va considerata fatto impeditivo della imposizione, per
effetto delle disposizioni che lo consentono, ma non elemento posto
sullo stesso piano di significazione del reddito;
che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 53 - assumendosi
che "con la mancata deduzione delle perdite verrebbe ridotta la
capacità contributiva" - va osservato che le perdite pregresse,
attinenti cioè ad altri esercizi, non riguardano la capacità
contributiva del periodo d'imposta per il quale l'Ilor è applicata;
e che non sussiste neppure disarticolazione tale da porre contrasto
con l'art. 3, appartenendo alla discrezionalità legislativa disporre
un riparto compensativo a carattere derogatorio;
che, quanto all'art. 2 del d.P.R. 506 del 1979 la censura
dedotta sotto il profilo dell'eccesso della delega contenuta nella
legge 9 ottobre 1971 n. 825 (art.10, n. 6) - essendo stato portato da
uno a cinque anni il termine per la formazione dei ruoli - si
infrange a fronte delle disposizioni concernenti ora il sistema
dell'autoliquidazione, con modifiche coordinatrici dell'intera
normazione delegata in materia, resa possibile per effetto dell'art.
22 legge 13 aprile 1977, n.114;
che quanto, infine, alle dedotte violazioni degli artt. 72 e 77
Cost. trattasi di norme manifestamente estranee alle questioni in
esame, concernendo l'una il procedimento di approvazione delle leggi
da parte del Parlamento e l'altra l'emanazione dei decreti legge;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art.4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 -
Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 53, 72, 76 e 77 Cost., dalla Commissione
tributaria di primo grado di Genova (ordd. nn. 602 e 685), nonché
della Corte di Appello di Milano (ord. n. 305);
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 -
Disposizioni integrative e correttive dei dd.P.R. 29 settembre 1973
nn. 600 e 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle
imposte sui redditi, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77
Cost., dalla Corte d'Appello di Milano (ord. n. 305).
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte