Ordinanza n. 54/1992
Altra decisione · depositata il 18/02/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 158/1990
- art. 3legge 281/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, legge 14
giugno 1990, n. 158 e voci della tariffa allegata al decreto
legislativo 22 giugno 1991, n. 230 recante "Approvazione della
tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3
della legge 16 maggio 1970, n. 281 come sostituito dall'art. 4 della
legge 14 giugno 1990, n. 158" promossi con ricorsi delle Regioni
Umbria e Lombardia notificati il 2 settembre 1991 e 30 agosto 1991,
depositati in cancelleria il 5 e 6 settembre successivi ed iscritti
rispettivamente ai nn. 33 e 34 del registro ricorsi 1991;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi gli avvocati Goffredo Gobbi per la Regione Umbria e Valerio
Onida per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Franco Favara
per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che, successivamente all'udienza di discussione, il
Governo, con decreto legislativo 23 gennaio 1992 n. 31, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1992, serie generale n. 21,
ha "rettificato" gli importi di quelle voci della tariffa delle tasse
sulle concessioni regionali (approvata con decreto legislativo 22
giugno 1991 n. 230) per le quali le regioni ricorrenti avevano
lamentato la violazione della norma delega di cui all'art. 3, comma
2, lett. c), della legge 16 maggio 1970 n. 281 (come sostituito
dall'art. 4, della legge 14 giugno 1990, n. 158) secondo la quale:
"in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di
concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione,
l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al
90 per cento del tributo di ammontare più elevato ..";
che, potendo avere il nuovo provvedimento rilevanza nella
controversia in oggetto, appare opportuno che, al riguardo, regioni
ricorrenti e Presidente del Consiglio dei ministri siano nuovamente
sentiti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte