Ordinanza n. 54/1997
Altra decisione · depositata il 28/02/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 148/1993
- art. 5legge 236/1993
usata come parametro
citata
- art. 1legge 402/1996
- art. 7legge 223/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma
10-bis, del d.-l. 10 maggio 1993, n 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, nella
legge 19 luglio 1993, n. 236, come interpretato dall'art. 5, comma 7,
del d.-l. 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di
occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito
nella legge 19 luglio 1994, n. 451, promosso con ordinanza emessa il
22 marzo 1996 dal pretore di Torino sul ricorso proposto da Levorato
Maria contro INPS, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione di Levorato Maria e dell'INPS,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Uditi l'avvocato Salvatore Cabibbo per Levorato Maria, Carlo De
Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 22 marzo 1996, il pretore di
Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 10-bis
del d.-l. 10 maggio 1993, n 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, come interpretato dall'art. 5, comma 7, del
d.-l. 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di
occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito
nella legge 19 luglio 1994, n. 451, nella parte in cui non fa salvi i
limiti di età previsti dalla pregressa normativa anche con riguardo
ai soggetti posti in mobilità corta anteriormente al decreto
legislativo n. 503 del 1992, per i quali il diritto alla pensione di
vecchiaia sarebbe maturato allo scadere del triennio di indennità di
mobilità;
che a parere del rimettente la norma impugnata impedirebbe di
fatto la possibilità di estendere alle ipotesi di mobilità corta la
disciplina prevista per le ipotesi di mobilità lunga, così
determinando una disparità di trattamento tra coloro che, prima
della riforma dei limiti di età pensionabile, siano stati collocati
in mobilità lunga e coloro che siano stati collocati in mobilità
corta; solo per i primi, infatti, la norma impugnata stabilisce la
deroga alla nuova normativa sui limiti dell'età pensionabile,
disciplinando così in modo differente situazioni analoghe;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono
costituiti la parte privata e l'INPS; la parte privata, con
argomentazioni analoghe a quelle svolte dal giudice rimettente, ha
concluso per l'accoglimento della questione; l'INPS ne ha invece
sostenuto l'infondatezza rilevando la non equiparabilità dei due
istituti posti a raffronto, in considerazione del fatto che gli
stessi rispondono a diverse finalità;
che è anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la restituzione degli atti al giudice a quo
alla stregua dello ius superveniens rappresentato dal d.-l. 12 aprile
1996, n. 195.
Considerato che successivamente alla emanazione dell'ordinanza di
rimessione è entrato in vigore il d.-l. 14 giugno 1996, n. 318
(Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno del
reddito), convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402, il cui art. 1,
comma 3, ha esteso ai lavoratori disoccupati, per i quali non trovava
applicazione la disposizione di cui all'art. 7, comma 6, della legge
23 luglio 1991, n. 223, (e cioè quelli posti in mobilità corta) il
trattamento di indennità di mobilità fino al momento della
maturazione del diritto alla pensione;
che a seguito di tale intervento legislativo, risultando mutato
il quadro normativo assunto dal giudice rimettente, si rende
necessario, pertanto, restituire gli atti al giudice a quo affinché
provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua del
sopracitato ius superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte