Ordinanza n. 540/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 35 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) e 51 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), promossi con ordinanze emesse il 28 gennaio 1982 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Trieste e il 25 marzo 1982
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, iscritte
rispettivamente al n. 527 del registro ordinanze 1982 e al n. 126 del
registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4 dell'anno 1982 e n. 191 dell'anno 1983;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che l'Ufficio IVA di Trieste notificava a Lunardi
Giordano un avviso di accertamento in rettifica per l'anno 1975,
fondato su elementi acquisiti dalla Polizia tributaria nel corso di
indagini disposte dalla locale Procura della Repubblica per
imputazioni in materia valutaria;
che la stessa Procura aveva autorizzato l'uso a fini fiscali
della documentazione acquisita in dette indagini;
che, avendo adito il Lunardi la Commissione tributaria di primo
grado di Trieste, quest'ultima con ordinanza del 28 gennaio 1982
(reg. ord. n. 527 del 1982) sollevava questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 51,
n. 5 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che non prevedeva
l'utilizzazione ai fini IVA di dati bancari acquisiti dalla Polizia
tributaria per procedimenti penali;
che, secondo il Collegio rimettente, la detta omissione di
previsione causava una disparità di trattamento ingiustificata tra i
soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e
quelli tenuti al pagamento dell'Irpef e dell'Ilor: infatti per queste
ultime imposte l'art. 35, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 rendeva
utilizzabili gli elementi acquisiti in sede di indagini effettuate
dalla Guardia di finanza presso banche;
che la detta ingiustificata limitazione dei poteri
d'accertamento della Polizia tributaria sembrava ledere anche il
principio di capacità contributiva;
che analoghe questioni venivano sollevate dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Venezia
con ordinanza del 25 maggio 1982 (reg. ord. n. 126 del 1983), la
quale impugnava anche il citato art. 35,
d.P.R. n. 600 del 1973;
che secondo il collegio rimettente quest'ultima norma
confliggeva anzitutto con l'art. 10, n. 12 della legge delega 9
ottobre 1971, n. 825, e quindi con l'art. 76 Cost., in quanto ai fini
Irpef ed Ilor consentiva bensì agli uffici delle imposte dirette, in
deroga al segreto bancario, di chiedere notizie ad aziende e istituti
di credito, ma subordinava l'esercizio di questo potere
all'autorizzazione del presidente della commissione tributaria di
primo grado territorialmente competente, con ciò rendendo possibile
"un'ingerenza" di un organo giurisdizionale nell'attività
dell'amministrazione finanziaria;
che il cit. art. 35 sembrava contrastare anche con gli artt. 3 e
53 Cost., in quanto consentiva di chiedere dati e notizie alle
banche, ma non anche di effettuarvi accessi, ispezioni e verifiche,
ciò che impediva di adeguare il carico tributario all'effettiva
capacità patrimoniale dei contribuenti;
che, sempre ad avviso della Commissione tributaria di Venezia,
anche l'art. 51, n. 5, d.P.R. n. 633 del 1972 violava l'art. 76 Cost.
per avere il legislatore delegato rinunziato, in materia di IVA, a
derogare al segreto bancario, contrariamente a quanto previsto dal
legislatore delegante nel cit. art. 10, n. 12, l. n. 825 del 1971;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta in
entrambi i giudizi, notava la sopravvenienza del d.P.R. n. 463 del
1982 e comunque chiedeva che le questioni fossero dichiarate non
fondate;
Considerato che i giudizi, per l'analogia del loro oggetto,
debbono essere riuniti;
che dopo l'emanazione delle ordinanze di rimessione è entrato
in vigore il d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, contenente disposizioni
integrative e correttive dei citati dd.P.R. n. 633 del 1972 e 600 del
1973;
che, per quanto in particolare attiene ai giudizi qui riuniti,
il nuovo d.P.R. (art. 3) ha sostituito l'art. 53, d.P.R. n.600/1973
attribuendo agli uffici delle imposte dirette, tra l'altro, il potere
di accesso presso le aziende ed istituti di credito, ed ha altresì
(art. 4) modificato l'art. 51, d.P.R. n. 633/1972, consentendo
deroghe al segreto bancario in favore degli uffici IVA;
che pertanto è necessario restituire gli atti ai giudici
rimettenti onde accertino la persistente rilevanza delle questioni
nei giudizi pendenti davanti a loro, alla stregua della normativa
sopravvenuta;
che l'esercizio dei poteri di accertamento degli uffici delle
imposte dirette nei confronti delle aziende ed istituti di credito è
tuttora sottoposto all'autorizzazione del presidente della
commissione tributaria di primo grado territorialmente competente, ma
ciò, lungi dal contrastare con l'art. 10 n. 12 della legge-delega n.
825 del 1971, dà luogo ad un'ulteriore garanzia di imparzialità
dell'accertamento, trattandosi di potere attribuito ad un organo
giurisdizionale e rivelandosi così manifestamente infondata la
censura sollevata dalla Commissione tributaria di Venezia;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
primo grado di Trieste ed alla Commissione tributaria di secondo
grado di Venezia onde verifichino la persistente rilevanza delle
questioni nei giudizi pendenti davanti ad esse, alla stregua del
sopravvenuto d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - nella
parte attinente al potere di autorizzazione spettante ai presidenti
delle commissioni tributarie di primo grado - sollevata in
riferimento all'art. 76 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:540 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte