Ordinanza n. 540/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,
promossi con ordinanze emesse il 21 febbraio 1989 dal Tribunale di
Lucca, il 3 novembre 1988 dal Tribunale di Modena, l'8 marzo 1989 dal
Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, il 21 febbraio
1989 dal Tribunale di Prato e il 10 marzo 1989 dal Tribunale di
Tolmezzo, rispettivamente iscritte ai nn. 295, 305, 308, 317 e 325
del registro ordinanze 1989 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali
della Repubblica nn. 25, 26 e 27, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Lucca, con ordinanza 21 febbraio 1989
(Reg. ord. n. 295/1989); il Tribunale di Modena, con ordinanza 3
novembre 1988 (Reg. ord. n. 305/1989); il Tribunale di Prato, con
ordinanza 21 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 317/1989); il Tribunale di
Tolmezzo, con ordinanza 10 marzo 1989 (Reg. ord. n. 325/1989) nonché
il Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, con ordinanza 8
marzo 1989 (Reg. ord. n. 308/1989) hanno sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,
nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato
l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato ed ha concluso per l'inammissibilità o,
comunque, per l'infondatezza della questione;
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni
sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la
non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,
Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come
convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la citata
decisione;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito
in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali di Lucca con ordinanza 21
febbraio 1989 (Reg. ord. n. 295/89) di Modena con ordinanza 3
novembre 1988 (Reg. ord. n. 305/89) di Prato con ordinanza 21
febbraio 1989 (Reg. ord. n. 317/89) e di Tolmezzo con ordinanza 10
marzo 1989 (Reg. ord. n. 325/89) nonché dal Giudice istruttore
presso il Tribunale di Firenze con ordinanza 8 marzo 1989 (Reg. ord.
n. 308/89).
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:540 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte