Ordinanza n. 540/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 248 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 442
(rectius 444), secondo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dal Tribunale di
Pistoia nel procedimento penale a carico di Riccioni Lorenzo,
iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Pistoia, con ordinanza 4 aprile 1990,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 248
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e
442, rectius 444, secondo comma, del codice di procedura penale,
lamentando che essi consentono l'applicazione della pena richiesta
senza accertamento di responsabilità, in riferimento agli artt. 13,
primo e secondo comma, 27, secondo comma, 101 e 111 primo comma,
della Costituzione;
Considerato che analoghe questioni sono state ritenute non fondate
con sentenza n. 313 del 1990 e che l'ordinanza non adduce nuovi
argomenti;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 248 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale e 442, rectius 444, secondo comma, del
codice di procedura penale, promossa dall'ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 27, secondo comma,
101 e 111, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:540 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte