Ordinanza n. 541/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1990
dal Pretore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di Correggio, nel
procedimento penale a carico di Pellacani Andrea ed altro, iscritta
al n. 464 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 33, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di
Correggio, con ordinanza 3 aprile 1990 ha promosso questione di
legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura
penale, in riferimento all'art. 102 della Costituzione;
che il Pretore lamenta in sostanza che la norma denunziata priva
il giudice di potere giurisdizionale;
Considerato che identica questione è stata ritenuta non fondata
con la sentenza n. 313 del 1990 e che l'ordinanza non adduce nuovi
argomenti;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale promossa
dall'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 102 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:541 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte