Ordinanza n. 542/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 895/1967
- art. 23legge 110/1975
- art. 2legge 895/1967
usata come parametro
citata
- art. 5legge 895/1967
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2
ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e
successive modificazioni e dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975,
n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo
delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso con ordinanza
emessa il 18 novembre 1983 dal Tribunale di Tolmezzo, iscritta al n.
61 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 162 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Tolmezzo ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 2 della legge 2 aprile 1967, n. 895 (Disposizioni
per il controllo delle armi) e successive modificazioni, nella parte
in cui non distingue l'illegittima detenzione di esplosivo contenuto
in capsule di bossoli rispetto all'ipotesi - ritenuta più grave - di
detenzione di munizioni per arma comune da sparo;
b) del medesimo art. 2 della legge 2 aprile 1967, n. 895, cit.,
nella parte in cui non distingue la detenzione illegale di armi
comuni da sparo rispetto alla detenzione di armi comuni da sparo
denunciate, sia pure in luogo diverso da quello nel quale sono state
poi trasportate;
c) dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi,
delle munizioni e degli esplosivi) nella parte in cui non prevede
l'applicabilità dell'art. 5 della legge 2 aprile 1967, n. 895 cit.;
Considerato che, per quanto attiene alla questione sub a), non è
dato distinguere tra esplosivo contenuto in capsule di bossoli e
munizioni per arma comune da sparo e che, comunque, come questa Corte
ha affermato nel caso in cui i comportamenti da sanzionare risultino
oggettivamente di diversa entità, la differenza tra il minimo ed il
massimo edittale consente al giudice di graduare le sanzioni penali,
nel concreto delle fattispecie criminose (cfr. sent. n. 62 del 1986);
che le altre questioni di legittimità costituzionale hanno già
costituito oggetto di giudizio da parte di questa Corte e sono state
dichiarate non fondate (cfr. sentt. nn. 166 del 1982 e 382 del 1987);
che il giudice a quo non adduce motivi nuovi tali da indurre a
discostarsi dalla citata giurisprudenza;
che, pertanto, le questioni sollevate dal Tribunale di Tolmezzo
vanno dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 2 aprile 1967,
n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e successive
modificazioni e dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110
(Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevate, in riferimento
all'art. 3 Cost., dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:542 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte