Ordinanza n. 543/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 168/1982
usata come parametro
citata
- art. 7Testo unico IVA
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
22 aprile 1982 n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia
abitativa), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1984 dalla
Commissine tributaria di 1° grado di Como, iscritta al n. 414 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 266 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che Bonetti Carlo, residente a Campione d'Italia,
acquistava un immobile ad uso abitativo, ivi situato, da una società
per azioni: l'atto di trasferimento, se compiuto nel territorio dello
Stato, sarebbe stato soggetto all'imposta sul valore aggiunto nella
misura agevolata del due per cento, ai sensi dell'art. 1, primo
comma, l. 22 aprile 1982 n. 168; nel caso di specie però, non
potendo applicarsi l'IVA nel territorio del Comune anzidetto ai sensi
dell'art. 7 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, l'atto veniva sottoposto
ad imposta di registro proporzionale nella misura del dieci per
cento;
che il Bonetti adiva la Commissione tributaria di primo grado di
Como, chiedendo preliminarmente che fosse sollevata questione di
legittimità costituzionale della l. n. 168/1982, nella parte in cui
non disponeva anche per il Comune di Campione d'Italia
l'applicabilità dell'imposta di registro con l'aliquota del due per
cento ed affermava il suo diritto al rimborso della differenza;
che la Commissione con ordinanza del 20 febbraio 1984 (reg. ord.
n. 414 del 1984) impugnava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,
l'art. 1 cit. "laddove non prevede l'applicazione dell'aliquota del
2% per gli atti di compravendita immobiliare compiuti in territori
extradoganali", ritenendo ingiustificata la detta disparità di
trattamento tributario in relazione al territorio;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,
chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della questione e, in
subordine, l'infondatezza;
Considerato che la questione concernente l'asserita
irragionevolezza della denunciata differenza di trattamento è
manifestamente non fondata: infatti rientra nella discrezionalità
del legislatore di limitare ad alcuni soggetti
determinate agevolazioni fiscali temporanee, in vista di specifiche
esigenze di politica economica e sociale, o di non estendere le
stesse agevolazioni ad alcune zone del territorio nazionale che
d'altra parte godono già, come il territorio comunale di Campione
d'Italia, di un trattamento tributario di favore; ne deriva che la
diversità delle situazioni esclude la violazione del principio
d'eguaglianza;
che pertanto la questione si rivela manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, primo comma, l. 22 aprile 1982 n. 168,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione
tributaria di primo grado di Como con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:543 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte