Ordinanza n. 543/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 110 del r.d. 18
giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1985 dal Pretore di
Pontedera, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Pontedera
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 110 del r.d. 18 giugno 1931, n.
773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nella parte in
cui punisce con la stessa pena l'ipotesi di cui al primo comma
(mancata esposizione nella sala da biliardo e da gioco della tabella
dei giochi d'azzardo e vietati) e quella - che sarebbe invece più
grave - di cui al terzo comma (divieto di uso di apparecchi
automatici e semi-automatici da gioco);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che l'equiparazione quoad poenam delle ipotesi
contravvenzionali contemplate nel primo e nel terzo comma dell'art.
110 T.U.L.P.S. costituisce scelta discrezionale del legislatore la
cui valutazione, non risultando arbitraria né palesemente
irragionevole, non è sindacabile in questa sede;
che, peraltro, in riferimento alle suddette ipotesi
contravvenzionali, il quinto comma dell'art. 110 T.U.L.P.S. -
prevedendo le pene edittali dell'arresto da un minimo di un mese al
massimo di due anni e dell'ammenda da lire 24.000 a lire 120.000,
oltre alla possibilità di revoca della licenza per pubblico
esercizio in caso di recidiva - dà al giudice la possibilità di
graduare le sanzioni in proporzione alla maggiore o minore
pericolosità dei reati accertati;
che, pertanto, appare manifestamente infondata la denuncia di
un'arbitraria parificazione di comportamenti diversi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 110 del r.d. 18 giugno 1931,
n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Pontedera con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:543 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte