Ordinanza n. 543/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/12/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 305 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1999
dal giudice istruttore presso il tribunale di Bassano del Grappa nel
procedimento civile vertente tra Giacomo Cortese ed altri e Giuliano
Lanza ed altri, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile il giudice
istruttore presso il tribunale di Bassano del Grappa ha sollevato la
questione di costituzionalità dell'art.305 del codice di procedura
civile, ritenendo che esso violi l'art.3 della Costituzione nella
parte in cui - in ipotesi di interruzione del processo conseguente
alla constatazione della scomparsa del convenuto ed alla segnalazione
al pubblico ministero per la promozione del procedimento di nomina di
un curatore, nei cui confronti il giudizio possa essere riassunto,
secondo i principi fissati dalla sentenza di questa Corte n. 220 del
1986 - prevede che il termine per la riassunzione decorra dalla data
del provvedimento di interruzione anziché dalla nomina del curatore;
che il giudice a quo riferisce che - emersa una situazione di
scomparsa di alcuni convenuti - il processo era stato dichiarato
interrotto con ordinanza del 28 settembre 1998;
che su richiesta del pubblico ministero il curatore era stato
nominato il 21 dicembre 1998;
che successivamente gli attori avevano riassunto il processo
in data 8 giugno 1999, ed i convenuti costituiti avevano eccepito
l'estinzione del processo per la mancata riassunzione nel termine di
sei mesi dall'interruzione di cui al citato art. 305;
che sulla base di tale premessa il rimettente - dopo avere
osservato che effettivamente l'eccezione di estinzione del giudizio
per tardività della riassunzione apparirebbe fondata, non essendo
possibile interpretare l'art. 305 del codice di procedura civile nel
senso, contrario al suo tenore letterale, che il termine semestrale
decorra dalla nomina del curatore - ritiene tuttavia tale
interpretazione "irragionevole"; e quindi in contrasto con l'art. 3
della Costituzione, perché, ove il procedimento per la nomina del
curatore durasse per l'intero arco di sei mesi dall'interruzione, il
processo non potrebbe mai essere riassunto;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione.
Considerato che il rimettente ritiene irragionevole, e quindi in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 305 del codice di
procedura civile, nella parte in cui fa decorrere il termine per la
riassunzione del processo dichiarato interrotto per scomparsa del
convenuto, secondo quanto deciso da questa Corte con la sentenza
n. 220 del 1986, dal momento di tale dichiarazione, non essendo
possibile un'interpretazione in base alla quale il termine decorra
dal giorno della nomina del curatore dello scomparso, e soggiunge
che, a suo avviso, la denunciata irragionevolezza verrebbe eliminata
ove il termine di riassunzione decorresse dalla nomina del curatore;
che l'irragionevolezza è prospettata con specifico
riferimento all'ipotesi in cui la procedura di nomina del curatore
assorba l'intero arco di sei mesi dall'interruzione, utile per la
riassunzione, con conseguente impossibilità di una riassunzione
tempestiva;
che però lo stesso rimettente ammette che nella specie la
nomina del curatore degli scomparsi è avvenuta meno di tre mesi dopo
l'interruzione, quando cioè (ove pure il termine semestrale avesse
iniziato a decorrere dall'interruzione) ancora residuavano per la
riassunzione oltre tre mesi;
che, pertanto, la rilevanza della questione risulta
insussistente, per la palese estraneità alla fattispecie concreta
dell'ipotesi, formulata dal giudice a quo, di processo riassunto
tardivamente per essere la nomina del curatore dello scomparso
sopraggiunta dopo il decorso del semestre utile per la riassunzione;
che la questione di legittimità costituzionale deve quindi
essere dichiarata manifestamente inammissibile, rimanendo assorbito
ogni altro profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura
civile, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
giudice istruttore presso il tribunale di Bassano del Grappa, con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:543 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte