Ordinanza n. 544/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 49d.P.R. 634/1972
- art. 55d.P.R. 634/1972
- art. 16d.P.R. 634/1972
usata come parametro
citata
- art. 1306Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 49 e 55 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro)
e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina
del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 22
febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini
Imerese, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale
dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che Indovina Ignazio proponeva ricorso avverso avviso di
accertamento dell'Ufficio del Registro di Termini Imerese e la
Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese, con
decisione del 19 dicembre 1984, rigettava il ricorso;
che nel corso del procedimento iniziato da Indovina Giacomo
avverso l'avviso di liquidazione notificatogli il 3 maggio 1983, la
stessa Commissione tributaria rilevava che il ricorso "risulta
proposto nel presupposto che l'avviso di accertamento notificato il
19/11/1981 non è divenuto definitivo" e che, pur avendo proposto
ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento il solo Indovina
Ignazio (coobbligato solidale), "lo stesso avviso non è divenuto
definitivo nei confronti di questi, perché non è passata in
giudicato la citata decisione del 19/12/1984";
che, ciò premesso, la adita Commissione sollevava, con
ordinanza del 22 febbraio 1985, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., degli artt.
49 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e 16 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636, deducendo che le dette norme, nella parte in cui non
prevedono l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da uno dei
coobbligati solidali nei confronti dei coobbligati non ricorrenti,
violano gli indicati parametri costituzionali per disparità di
trattamento, in quanto l'imposizione tributaria, pur avendo identico
titolo ed essendo diretta nei confronti di due soggetti proprietari
indivisi di uno stesso bene, può risultare di diversa misura,
qualora tenuto al pagamento dell'imposta sia soltanto colui nei cui
confronti l'accertamento è divenuto definitivo;
che il Presidente del Consiglio dei ministri conclude per
l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;
Considerato che, a prescindere dal rilievo che il non ancora
avvenuto passaggio in giudicato della decisione emessa nei confronti
di Indovina Ignazio rende ipotetico il verificarsi delle conseguenze
denunciate dal giudice a quo, va rilevato che la censura prospettata
non dà luogo a una questione di costituzionalità, in quanto, salva
la possibilità della adita Commissione di sospendere il giudizio in
attesa dell'esito dell'altro (concernente il ricorso proposto dal
coobbligato solidale), il ricorrente potrebbe comunque avvalersi
della facoltà concessagli dall'art. 1306, secondo comma, del codice
civile, applicabile in materia essendo l'obbligazione solidale
tributaria, per costante giurisprudenza, non diversa
dall'obbligazione solidale di diritto comune;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 49 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
e dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di
primo grado di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:544 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte