Ordinanza n. 544/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 59legge 62/1953
- art. 56legge 350/1971
- art. 60legge 62/1953
- art. 60legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e
quarto comma, della legge della Regione Basilicata 4 maggio 1973, n.
10 ("Disciplina della funzione di controllo sugli atti degli Enti
locali"), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1983 dal
T.A.R. per la Basilicata, iscritta al n. 603 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18
dell'anno 1984;
Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il T.A.R. Basilicata ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 117 e 130
Cost., dei commi secondo e quarto, dell'art. 2 della legge della
Regione Basilicata 4 maggio 1973, n. 10;
che, ad avviso del giudice a quo, le norme denunciate -
consentendo all'Organo regionale di controllo e alle sue Sezioni
decentrate di richiedere pareri tecnici direttamente alle pubbliche
amministrazioni competenti, dandone contestuale comunicazione alla
Giunta regionale (secondo comma) e prevedendo altresì che la
trasmissione degli atti di detti organi di controllo alle
Amministrazioni dello Stato "è attuata tramite il Presidente della
Giunta regionale" (quarto comma), senza indicare alcun termine per
siffatti adempimenti - configurerebbero una ipotesi di sospensione
del termine per l'esercizio delle funzioni di controllo previsto
dall'art. 59, secondo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
diversa ed ulteriore rispetto a quella consentita dal successivo
terzo comma dello stesso art. 59;
che, pertanto, le citate norme detterebbero disposizioni
innovative nella materia dei controlli regionali sugli atti degli
enti locali sottratta alla competenza legislativa regionale (art.
117) e riservata al legislatore statale (art. 130);
che non si sono costituite le parti nel presente giudizio;
Considerato che spetta alla potestà legislativa regionale (art.
56, secondo comma, della l. 22 maggio 1971, n. 350 che approva lo
Statuto della Regione Basilicata) la determinazione delle modalità
di funzionamento dell'organo di controllo nonché i rapporti di
questo con il Consiglio e la Giunta regionale;
che gli artt. 13 e 14 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 10
- di cui fanno parte le disposizioni denunciate - espressamente
richiamano, per l'esercizio della funzione di controllo, le norme
procedurali previste dalle leggi dello Stato ed in particolare gli
artt. 59 e 60 della l. 10 febbraio 1953, n. 62, che disciplinano i
termini e la loro decorrenza per l'esercizio della funzione di
controllo;
che, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di
rimessione, le disposizioni denunciate rispettano i limiti della
legge dello Stato in materia di controlli, perché esse, pur
prevedendo la possibilità di determinati adempimenti istruttori da
parte degli organi di controllo, non configurano, in tema di
decorrenza dei termini e di loro sospensione, ipotesi ulteriori e
diverse rispetto a quelle contemplate dalla legge statale n. 62 del
1953, che gli artt. 13 e 14 della legge regionale espressamente
richiamano, così escludendo chiaramente ogni intento innovativo;
che di conseguenza, poiché la richiesta di eventuali pareri
tecnici da parte degli organi di controllo non prolunga, in base alle
disposizioni denunciate, i termini per l'esercizio del loro potere al
di là di quanto previsto dagli artt. 59 e 60 della legge dello Stato
n. 62 del 1953, è manifesta l'infondatezza della prospettata
questione di legittimità costituzionale;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, commi secondo e quarto, della legge della
Regione Basilicata 4 maggio 1973, n. 10, in riferimento agli artt.
117 e 130 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:544 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte