Ordinanza n. 544/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/12/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 46/1958
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo
comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle
pensioni ordinarie a carico dello Stato), promosso con ordinanza
della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia,
emessa il 3 dicembre 1998 sul ricorso proposto da Casavola Clelia
contro il Provveditorato agli studi di Taranto, iscritta al n. 163
del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 17 dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione Puglia, con ordinanza del 3 dicembre 1998 (pervenuta a questa
Corte il 23 marzo 2000), ha sollevato, in riferimento all'art. 3,
primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio
1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello
Stato), "nella parte in cui stabilisce il termine di novanta giorni
per la impugnativa dei provvedimenti di riscatto in materia di
servizi non di ruolo";
che l'incidente di costituzionalità è stato proposto nel
corso di un giudizio pensionistico, nel quale - come rammenta
l'ordinanza - una dipendente pubblica, impugnando il provvedimento
del Provveditorato agli studi di Taranto che le aveva determinato il
trattamento di quiescenza, a decorrere dal 10 settembre 1983, senza
includere, nel computo dell'anzianità complessiva di servizio utile
a pensione, una parte del prestato servizio pre-ruolo, ha chiesto "il
riconoscimento, il computo, la riunione e la ricongiunzione"
dell'esclusa anzianità di servizio;
che il rimettente, nell'evidenziare che il ricorso, "per
l'impugnativa del decreto ... con cui sono stati ammessi a riscatto
anni uno e mesi sette di servizio pre-ruolo", è stato "proposto a
decorso compiuto del termine di novanta giorni prescritto" dalla
denunciata disposizione, assume che, giusta la perentorietà di detto
termine, "dovrebbe dichiararsi l'irricevibilità o l'improponibilità
del gravame";
che, tanto premesso, il giudice a quo ritiene che la
disposizione censurata contrasti con il "principio di uguaglianza",
giacché - posta l'indubbia natura di diritto soggettivo patrimoniale
"della posizione soggettiva espressa dal riscatto e il carattere
paritetico, e non autoritativo, dei relativi provvedimenti
amministrativi" di accertamento - non trova ragionevole
giustificazione la disparità di trattamento tra il regime giuridico
del termine decadenziale di impugnazione dei provvedimenti relativi
al riscatto e quello del termine prescrizionale "per azionare le
pretese patrimoniali collegate al rapporto di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni, stabilito in cinque anni";
che, inoltre, ad avviso del rimettente, non sussiste neppure
una ragionevole giustificazione della diversità di disciplina per
quanto concerne l'impugnativa, soggetta soltanto a prescrizione,
degli atti di riunione e ricongiunzione di servizi ai sensi della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, "istituti simili al riscatto e
produttivi di effetti analoghi sulla determinazione dell'an e del
quantum del trattamento di pensione";
che, pertanto, secondo il rimettente, la questione di
costituzionalità, così proposta, presenta "caratteri di novità
rispetto a quella già risolta, nel senso della manifesta
infondatezza", dalla ordinanza n. 120 del 1991 di questa Corte;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha chiesto che la questione venga dichiarata
inammissibile o, in subordine, infondata, insistendo nelle medesime
conclusioni con memoria illustrativa successivamente depositata.
Considerato che l'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio
1958, n. 46, nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza di
novanta giorni dalla notifica per l'impugnativa innanzi alla Corte
dei conti dei provvedimenti in materia di riscatto di servizi, è
stato già oggetto di scrutinio da parte di questa Corte, che, con le
ordinanze n. 126 del 1992 e n. 120 del 1991, ha dichiarato
manifestamente infondate le rispettive questioni di
costituzionalità, sollevate anche sotto il profilo di
un'ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento tra la
disciplina della pensione (non soggetta a termini decadenziali quanto
all'impugnativa dei relativi provvedimenti) e quella del riscatto
"che è ad essa finalizzato", evidenziando, a tal fine, la
"diversità tra il diritto di pensione e diritto al riscatto, il cui
esercizio è ragionevolmente sottoposto ad un termine di decadenza,
compatibile con la sua funzione";
che le ragioni allora addotte restano ferme anche di fronte
alla prospettazione dell'attuale rimettente, che evoca diversi
termini di comparazione, i quali, tanto più se rapportati a quello
considerato nelle precedenti occasioni, sono, tuttavia, ben lungi dal
rappresentare situazioni aventi un carattere di omogeneità rispetto
al diritto di riscatto;
che, difatti, l'ambito previdenziale in cui quest'ultimo
opera rende, di per sé, privo di ogni fondamento il raffronto con la
disciplina prescrizionale concernente i crediti retributivi;
che, per altro verso, anche rispetto all'istituto della
ricongiunzione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, nonostante
che entrambe le figure giuridiche in comparazione siano funzionali
alla determinazione del trattamento di quiescenza, risultano
riconoscibili evidenti diversità strutturali e di natura giuridica,
essendo il riscatto volto, essenzialmente, all'incremento della
posizione assicurativa, mentre la ricongiunzione opera il cumulo dei
periodi già assicurati, con trasferimento dei contributi da una
gestione all'altra;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge
15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a
carico dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo
comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:544 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte